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Atto a cui si riferisce:
C.4/04237 (4-04237)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 409
4-04237
presentata da
FASSINA Stefano

  Risposta. — Con riferimento alle iniziative per favorire la stabilizzazione del personale discontinuo dei vigili del fuoco, si precisa preliminarmente che il Ministero dell'interno ha da sempre avvertito e perseguito l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, come testimoniano i numerosi provvedimenti emanati negli ultimi anni a favore dei vigili volontari.
  Si ricorda la previsione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, che ha elevato dal 25 al 35 per cento la riserva di posti in favore dei volontari nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco, e l'introduzione di una riserva del 10 per cento dei posti disponibili in tutti gli altri concorsi di accesso ai ruoli del Corpo nazionale.
  Allo stesso modo, anche per l'accesso al ruolo degli assistenti e operatori, menzionato nell'atto di sindacato, che avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presente presso i centri per l'impiego, è stata attribuita la precedenza in favore del personale volontario dei Corpo nazionale dei vigili dei fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio (articolo 71, decreto legislativo n. 217 del 2005).
  Inoltre, le ultime tre leggi di bilancio, al fine di ridurre le carenze di organico, hanno previsto assunzioni straordinarie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedendo una riserva, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, per il personale volontario (cfr. articolo 1, comma 287 e 295, legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018; articolo 1, comma 391, n. 145 del 2018, legge di bilancio 2019, articolo 1, comma 137, legge n. 160 del 2019, legge di bilancio 2020). Si evidenzia che per tali assunzioni è stata anche disposta una deroga al limite di età di 37 anni previsto dalle norme vigenti.
  Da ultimo, nell'ambito di un piano di concorsi già programmati nei prossimi mesi per assumere personale in varie qualifiche del Corpo nazionale, sulla Gazzetta ufficiale n. 37 del 12 maggio 2020 è stato pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ribadendo la riserva dei dieci per cento dei posti per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e con all'attivo non meno di duecento giorni di servizio.
  Riguardo alla richiesta di procedere a una revisione del bando di cui al decreto ministeriale n. 550/2019, va evidenziato che il limite di 45 anni di età era stato fissato in conformità con il pertinente regolamento recato dal decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, all'epoca vigente.
  Occorre precisare, infatti, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 «la partecipazione, ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connessi alla natura dei servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».
  Infatti, in ragione delle peculiarità del servizio svolto, sia dal personale che espleta funzioni operative sia da quello inquadrato nei ruoli tecnico-professionali, quali quelli previsti dal citato decreto n. 550 del 2019, anche il nuovo «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco» ha ribadito ti citato limite di 45 anni di età non solo per l'accesso alla qualifica di operatore ma per tutti i ruoli tecnico-professionali, considerandolo funzionale ai compiti connessi all'attività istituzionale (decreto ministeriale n. 167 del 2019, che abroga il citato decreto ministeriale n. 197/2012).
  Il limite, attualmente previsto è stato confermato in quanto tale personale, sebbene non sia titolare di funzioni prettamente operative, è chiamato a svolgere mansioni a integrazione e a supporto delle attività svolte dalle strutture operative in occasione di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale è tenuto ad assolvere i propri compiti istituzionali.
  Si tratta quindi di un'evidente esigenza, in linea con la specificità esplicitamente riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 indistintamente a tutto il personale del Corpo nazionale.
Il Viceministro dell'interno: Vito Claudio Crimi.