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Atto a cui si riferisce:
C.5/04758 (5-04758)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-04758

  L'abbandono incontrollato dei mozziconi di sigarette comporta un innegabile impatto ambientale. Da alcune informazioni bibliografiche, seppur non sufficienti ai fini di una completa classificazione del rifiuto in relazione alle varie caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, è infatti possibile rilevare che all'interno del mozzicone possono essere presenti diverse sostanze pericolose.
  Come noto, la legge n. 221 del 2015 ha introdotto nel testo unico ambientale, all'articolo 232-bis, le disposizioni inerenti il contrasto all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevedendo altresì che i Comuni provvedano ad installare nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori e stabilendo, opportune sanzioni amministrative i cui proventi sono destinati ai Comuni stessi che hanno irrogato le sanzioni, per finanziare le citate iniziative di raccolta e per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione dei consumatori.
  Ferma restando la richiamata normativa vigente in materia, per quanto concerne le iniziative da adottare al fine di favorire operazioni di riciclo dei rifiuti dei prodotti da fumo, si evidenzia che la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che prevede iniziative specifiche destinate alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, cosiddetta «Direttiva SUP — Single-Use-Plastics», che dovrà essere recepita entro il 3 luglio 2021, tra le misure di contrasto, stabilisce l'istituzione di schemi di responsabilità estesa del produttore, da adottare entro il 5 gennaio 2023, proprio per i prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
  Tale disposizione prevede che i produttori di tali prodotti dovranno sostenere sia i costi delle misure di sensibilizzazione previste dalla Direttiva sia i costi di rimozione dei rifiuti di tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento.
  Dovrà dunque essere assicurato che i produttori coprano i costi della raccolta dei rifiuti di tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento.
  La realizzazione del sistema di raccolta darà quindi via alla creazione ed allo sviluppo della relativa filiera, comprese anche tutte le possibili modalità di riciclaggio e recupero che si rendono disponibili per questa tipologia di rifiuti.