• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00084 Risoluzione conclusiva 8-00084presentato daLOCATELLI Alessandratesto diMercoledì 14 ottobre 2020 in Commissione XII (Affari sociali) 7-00539 Locatelli: Iniziative volte al...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00084presentato daLOCATELLI Alessandratesto diMercoledì 14 ottobre 2020 in Commissione XII (Affari sociali)

7-00539 Locatelli: Iniziative volte al riordino della pet therapy.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   premesso che:
    gli interventi assistiti con gli animali (Iaa), genericamente indicati con il termine pet therapy, ricomprendono al loro interno una vasta gamma di attività e progetti, complementari alle forme di terapia tradizionali, che si basano sugli effetti positivi derivanti dalla vicinanza di un animale per migliorare lo stato di salute e il benessere psico-fisico delle persone;
    gli Iaa ove correttamente attuati, possono garantire ai pazienti importanti benefici quali, tra gli altri, la riduzione dei livelli di ansia, la riduzione del battito cardiaco e l'aumento della quantità di ormoni e neurotrasmettitori che generano le endorfine e la dopamina, esercitando nel complesso un effetto calmante e rassicurante che stimola pensieri positivi, la socializzazione e il rapporto con gli altri;
    le caratteristiche e i numerosi effetti benefici della pet therapy ne rendono molto ampio il potenziale campo di applicazione; gli interventi sono rivolti principalmente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani;
    alcuni studi, ad esempio, hanno rilevato importanti benefici nei pazienti affetti da Alzheimer, in specie quelli ricoverati in struttura sanitaria, per i quali l'animale può fungere da «stimolo sensoriale», «supporto emozionale» e «catalizzatore sociale» e, di conseguenza, migliorare nel breve termine la collaborazione dell'individuo con gli operatori della struttura (Bernabei e altri 2013; Filan e altri 2006);
    la pet therapy si è dimostrata efficace anche come terapia di supporto nel trattamento delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, le quali, a causa della loro patologia, incontrano notevoli difficoltà nella comunicazione e nella socializzazione con gli altri;
    in tali ambiti, in particolare, le ricerche condotte hanno rilevato netti miglioramenti sul piano della concentrazione e della frequenza delle interazioni sociali dei pazienti con contemporanea diminuzione dei disturbi comportamentali e di quei movimenti ripetuti e involontari che spesso caratterizzano il disturbo in questione;
    il crescente interesse verso la pet therapy ha portato, nel 2003, al suo riconoscimento come cura ufficiale nel nostro Paese, ai sensi di quanto previsto dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003;
    al riconoscimento formale della pet therapy ha dato seguito, più di recente, l'elaborazione delle «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», approvate con accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, le quali costituiscono ancora oggi il documento di riferimento in materia;
    le citate Linee guida hanno operato una classificazione degli interventi assistiti con gli animali (Iaa) che possono essere ricompresi nel concetto di pet therapy, suddividendoli in differenti categorie a seconda degli approcci utilizzati e delle componenti in essi prevalenti;
    in particolare, il documento ha ripartito gli Iaa nell'ambito di tre principali gruppi: (i) «terapie assistite con gli animali» (Taa), ossia gli interventi finalizzati alla cura della sfera fisica, neuromotoria, psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, in cui la componente terapeutica risulta prevalente; (ii) «educazione assistita con gli animali» (Eaa), finalizzati a promuovere, attivare e sostenere le potenzialità di crescita, di relazione e di inserimento sociale delle persone in difficoltà; (iii) «attività assistite con gli animali» Aaa, ossia gli interventi con finalità ludico-ricreativa attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita dell'utente e la corretta interazione uomo animale;
    l'articolo 4 delle medesime Linee guida ha, poi, posto l'accento sull'importanza che il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare può avere ai fini della corretta attuazione degli interventi assistiti con gli animali, sottolineando che «la scelta dell’équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti e obiettivi di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell'animale impiegato»;
    nel dettaglio, le Linee guida richiedono la presenza all'interno delle équipe multidisciplinari, tra le altre, delle seguenti figure: (i) il responsabile di progetto, il quale coordina l’équipe nella definizione degli obiettivi. È di norma un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta nelle Taa, oppure un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicoterapeuta nelle Eaa (ii) il referente di intervento, che prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. È un professionista sanitario nelle Taa ovvero una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale in ambito socio sanitario, psicologico o educativo nelle Eaa (iii) il medico veterinario, il quale collabora con il responsabile di progetto, valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso, assumendosene la responsabilità; (iv) il coadiutore dell'animale, il quale prende in carico l'animale durante le sedute e ne monitora lo stato di salute e benessere secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal medico veterinario;
    a cinque anni dall'approvazione delle Linee guida, sarebbe opportuno avviare un processo di aggiornamento del relativo testo, per superare talune delle criticità emerse in sede applicativa, in coerenza con quanto richiesto dalle associazioni del settore e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del sopra citato accordo del 25 marzo 2015, ai sensi del quale il «Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, l'Istituto Superiore di Sanità e i Rappresentanti delle Regioni e Province autonome, anche avvalendosi di esperti in materia e rappresentanti delle Associazioni del settore di rilevanza nazionale, valuta i dati forniti con la relazione e propone eventuali revisioni alle linee guida»,

impegna il Governo:

   1) a promuovere l'aggiornamento delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), approvate con accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, dando concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, dell'accordo medesimo;
   2) ad adottare iniziative volte a garantire, anche nell'ambito del futuro aggiornamento delle Linee guida, che gli interventi assistiti con gli animali siano attuati con il coinvolgimento di équipe multidisciplinari, con composizione ampia e diversificata a seconda degli ambiti di intervento, degli obiettivi da conseguire, nonché delle specifiche esigenze dell'utente/paziente;
   3) ad adottare iniziative per avviare un processo di perfezionamento, revisione e standardizzazione dei programmi formativi attualmente disciplinati dalle Linee guida, al fine di rendere gli stessi maggiormente uniformi nel territorio e rispondenti alle esigenze di tutela dei pazienti e degli animali utilizzati;
   4) ad adottare iniziative per quanto di competenza, volte ad incentivare con adeguate misure l'attivazione di nuove strutture e di nuovi centri autorizzati all'erogazione degli interventi assistiti con gli animali, in maniera tale da incrementarne il relativo numero nel territorio e agevolare la diffusione degli IAA in tutte le regioni italiane;
   5) a promuovere la ricerca scientifica sulle terapie assistite con gli animali, individuando standard condivisi per la raccolta dei dati e per la realizzazione di progetti di ricerca che consentano di incrementare la quantità e la qualità della letteratura scientifica in materia;
   6) a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle procedure finalizzate all'aggiornamento dei LEA, di adottare iniziative di competenza volte a prevedere, anche alla luce dei risultati della ricerca scientifica, l'inserimento di talune terapie assistite con gli animali tra le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale, a condizione che esse siano erogate da équipe multidisciplinari, presso strutture e centri autorizzati, nel rispetto di tutti i requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente;
   7) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per prevedere un potenziamento delle attività di controllo e di monitoraggio degli interventi assistiti con gli animali da parte delle istituzioni preposte, mettendo a disposizione delle regioni e degli enti locali gli strumenti e le risorse necessari per poter intervenire in tal senso.
(8-00084) «Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello».