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Atto a cui si riferisce:
C.4/04429 (4-04429)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 408
4-04429
presentata da
BIANCHI Matteo Luigi

  Risposta. — Con l'atto di sindacato in esame indicato, l'interrogante – prendendo le mosse dalla vicenda di Diego Mombelli che, condannato a trenta anni per l'omicidio del titolare di una tabaccheria, dopo aver scontato solo 10 anni, è stato nuovamente arrestato dalla polizia svizzera alla dogana, in quanto autore di altra rapina – chiede, oltre che al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia «di quali elementi disponga il Governo in relazione alla vicenda di cui in premessa che ha visto un condannato a trenta anni per omicidio, dopo dieci anni reiterare gli stessi delitti; quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di promuovere e attuare un programma organico di reale potenziamento del sistema carcerario e per garantire una effettiva certezza della pena».
  Diego Mombelli aveva già avuto detenzioni prima del 2019: dal 20 marzo 1993 al 22 giugno 1998 per concorso in rapina aggravata, violazione legge armi e furti, con fruizione di 540 giorni di liberazione, nonché dal 14 luglio 1999 al 28 luglio 2011 per i reati a lui ascritti, per i quali risulta essere stato condannato, in primo grado di giudizio, ad anni 30 di reclusione (sentenza del 21 febbraio 2000 emessa dall'ufficio G.u.p. presso il tribunale di Milano, con ammissione a rito abbreviato).
  Nel giudizio di appello la pena è stata rideterminata in anni 17 e mesi 4 di reclusione (sentenza del 10 luglio 2001 emessa dalla Corte di assise d'appello di Milano, irrevocabile in data 10 ottobre 2001) ed è divenuta esecutiva in data 12 novembre 2001, a seguito di provvedimento emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano; in data 11 ottobre 2006 la pena è stata ulteriormente ridotta di tre anni, a seguito di concessione indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006.
  Con provvedimento dell'ufficio di sorveglianza di Milano 22 febbraio 2010, il Mombelli è stato ammesso alla fruizione del lavoro all'esterno (articolo 21 O.p.).
  In data 25 ottobre 2010 il Mombelli è stato dimesso dalla casa di reclusione di Milano «Opera» per concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali da parte del competente tribunale di sorveglianza di Milano ed in data 28 luglio 2011, a fronte della concessione di 855 giorni di liberazione anticipata, è stato definitivamente scarcerato.
  In data 10 gennaio 2013 il tribunale di sorveglianza di Milano ha emesso un'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per l'esito positivo dell'affidamento in prova ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975. In ordine agli istituti disciplinati dall'ordinamento penitenziario, che permettono una riduzione dell'esecuzione della pena inflitta, si rappresenta quanto segue.
  La liberazione anticipata consiste in una riduzione della pena che realizza il risultato di anticipare il termine finale del periodo di detenzione. L'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario definisce la liberazione anticipata come «una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata» che è concessa «al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione», allo scopo del riconoscimento di tale partecipazione e del suo più efficace reinserimento nella società.
  Nella vigente formulazione la misura della liberazione anticipata assume prevalente carattere premiale ed incentivante.
  I parametri che sono valutati per la concessione del beneficio sono: la diligenza e la puntualità nell'osservanza delle prescrizioni, l'assiduità nello svolgimento dell'eventuale attività lavorativa o di studio, l'impegno nella cura della prole o nel mantenere i contatti con i presidi sanitari territoriali.
  L'istituto del permesso premio è disciplinato dall'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 che subordina la sua concedibilità da parte del magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, ai condannati che hanno tenuto una «regolare condotta» (ovvero, «durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali») e che non risultano socialmente pericolosi, per consentire al detenuto di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, acquisendo, a tale ultimo riguardo, le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, La durata del permesso non può essere superiore ogni volta a 15 giorni (e la durata complessiva non può eccedere i 45 giorni) e per i minori a 30 giorni (con durata complessiva di 100 giorni in ciascun anno di espiazione).
  La concessione del beneficio in esame è prevista, tra l'altro, nei confronti di condannati alla reclusione superiore a quattro anni, dopo l'espiazione di almeno un quarto di pena (comma 4, lettera b), articolo 30-ter) e della metà se trattasi di reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1-ter e 1-quater (comma 4, lettera c), articolo 30-ter); quest'ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 450 del 30 dicembre 1998, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
  Tale istituto ha la funzione di incentivare la collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria ed è esso stesso strumento di rieducazione, consentendo un iniziale reinserimento del condannato nella società; la legge dispone infatti un chiaro collegamento della concessione e della fruizione dei permessi premio con il programma di trattamento rieducativo, che deve essere predisposto prima dell'ammissione del soggetto al beneficio.
  Il provvedimento di concessione del permesso premio è comunicato dal magistrato di sorveglianza, immediatamente e senza formalità, al pubblico ministero e all'interessato, i quali sono legittimati, entro ventiquattrore da tale comunicazione, a proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, che provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo; deve essere data immediata comunicazione alle parti della decisione adottata; nel caso di reclamo formulato dal pubblico ministero l'esecuzione del permesso è sospesa sino al decimo giorno, decorrente dalla recezione del reclamo da parte del tribunale di sorveglianza; se entro tale termine perentorio non è adottata una decisione, il permesso deve essere eseguito. Contro la decisione del tribunale di sorveglianza è possibile esperire ricorso per cassazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento; detto ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza che è immediatamente esecutiva, tuttavia il tribunale di sorveglianza che ha emesso la pronunzia può sospenderne l'esecuzione (articolo 666, comma 7, codice di procedura penale).
  Possono essere disposte particolari cautele ritenute dal giudice necessarie ed opportune ed il decreto deve stabilire le prescrizioni che sono imposte, quali l'osservanza di orari, presentazione alle autorità di pubblica sicurezza, obblighi di permanenza al domicilio per tempo determinato, ed altro (articolo 61, comma II, regolamento di esecuzione).
  Se poi il fruitore, alla scadenza del termine prefissato, non fa rientro nell'istituto penitenziario, è prevista la punizione in via disciplinare se l'assenza si protrae oltre tre ore ma non oltre dodici; se l'assenza si protrae oltre dodici s'impone la denuncia per il delitto di evasione (articolo 30-ter, comma 6).
  La semilibertà consente al condannato o internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative e istruttive, utili al reinserimento.
  Sulla base del disposto dell'articolo 50, fuori dei casi previsti dal I comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena; per il condannato per uno dei delitti indicati nel comma 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'ammissione è prevista solo dopo l'espiazione di almeno 2/3 della pena. Nei casi previsti dall'articolo 47 (pena non superiore a 3 anni), in mancanza dei presupposti per l'affidamento in prova (giudizio di valutazione positiva della personalità ai fini della rieducazione del reo e di prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati), il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, anche prima dell'espiazione di metà della pena, può essere ammesso alla semilibertà; in caso di ergastolo è necessaria l'espiazione di almeno 20 anni di pena.
  Nel computo della pena si tengono presenti i periodi di liberazione anticipata.
  L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
  Allo stato, non risultano pendenti proposte normative di iniziativa governativa, in ordine agli istituti esaminati.
  Ciò premesso, risultano a carico di Diego Mombelli:

   il procedimento n. 4085/2019 MOD. 21 (articolo 4, legge n. 110 del 1975), per cui è stato richiesto un decreto penale in data 6 novembre 2019;

   il procedimento n. 15/2019 MOD. 21, per i fatti riferiti nell'interrogazione parlamentare, commessi in Olgiate Olona e Tradate, fra il 18 e il 19 dicembre 2019; il procedimento è pervenuto a questo ufficio dalla procura di Varese, dopo che nei confronti di Mombelli il giudice per le indagini preliminari aveva emesso misura cautelare della custodia in carcere; il procedimento è in gestione al giudice per le indagini preliminari, con richiesta di rinnovazione della misura.

  Il Mombelli ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Varese in data 19 dicembre 2019, a seguito di un fermo di polizia giudiziaria emesso per violazione articolo 628, commi 1 e 3 n. 1 del codice penale, articolo 99, comma 4, n. 2 e comma 5 del codice penale, articolo 61, n. 2, codice penale, articolo 582 del codice penale, articolo 585 del codice penale, articolo 699 del codice penale, articoli 13 e 23 della legge n. 110 del 1975.
  In data 23 dicembre 2019 è stato convalidato il fermo e disposta ordinanza di custodia cautelare in carcere dall'autorità giudiziaria di Varese, che, tuttavia, si è dichiarata incompetente per territorio, individuando la competenza nell'autorità giudiziaria di Busto Arsizio.
  Quest'ultima, in data 7 gennaio 2020, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violazione articolo 628, commi 1 e 3, codice penale, articolo 61, n. 2, codice penale, articolo 23, legge n. 110 del 1975 e articolo 648 del codice penale nei confronti del Mombelli.
  In data 26 settembre 2019 il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, ufficio II – cooperazione giudiziaria internazionale, ha chiesto di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 703 del codice di procedura penale nei confronti di Diego Mombelli in relazione ad una domanda emessa dall'autorità della Confederazione svizzera volta ad ottenere la sua estradizione sulla base del mandato di arresto emesso il 6 settembre 2019 dal procuratore del Cantone del Ticino per i reati di violazione della legge sull'immigrazione e rapina commessi in territorio elvetico in data 28 agosto 2019.
  Ai sensi dell'articolo 703, comma secondo, codice di procedura penale, la procura generale di Milano ha convocato, per l'identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione, Diego Mombelli e il difensore di ufficio nel proprio ufficio per il 29 ottobre 2019 alle ore 11, previa notifica in data 4 ottobre 2019 dell'invito a comparire all'interessato e il 2 ottobre 2019 al difensore di ufficio, nominato tramite il centro nomina difensori di ufficio dell'ordine degli avvocati di Milano, avvocato Samantha Beccia del Foro di Milano.
  In data 29 ottobre 2019, alle ore 11, Diego Mombelli non si è presentato nell'ufficio del sostituto procuratore generale designato, mentre è intervenuta, in sostituzione dell'avvocato Samantha Beccia, su sua delega del 28 ottobre 2019, l'avvocato Roberta Bianchi del Foro di Milano.
  In data 29 ottobre 2019, alle ore 11,05, il sostituto procuratore generale, designato, preso atto della mancata presentazione del Mombelli, ha chiuso il verbale, apponendovi la propria firma; hanno firmato il verbale anche l'avvocato Roberta Bianchi e il luogotenente dei carabinieri Mario Quattrocchi, appartenente alla sezione della polizia giudiziaria della procura generale di Milano.
  In data 29 ottobre 2019 il sostituto procuratore generale designato chiedeva alla corte di appello di Milano di emettere nei confronti di Mombelli Diego un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di ordinare la sua estradizione a favore dell'autorità giudiziaria richiedente della Confederazione elvetica.
  In data 12 dicembre 2019 la quinta sezione penale della corte di appello di Milano ha emesso nei confronti di Diego Mombelli l'ordinanza n. 122 del 2019 con cui ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, nonché la sentenza n. 122 del 2019 (irrevocabile il 7 gennaio 2020) con cui dichiarava l'esistenza delle condizioni per disporre la sua estradizione presso la Confederazione elvetica.
  In data 14 gennaio 2020, il Ministro della giustizia ha concesso l'estradizione del Mombelli alla Confederazione elvetica, per l'esecuzione del mandato di arresto emesso il 6 settembre 2019 dal procuratore del Cantone del Ticino per i reati di violazione della legge sull'immigrazione e rapina commessi in territorio elvetico in data 28 agosto 2019; tale provvedimento è stato trasmesso in data 16 gennaio 2020 dalla procura generale presso la Corte di appello di Milano alla casa circondariale di Varese per la notifica a Mombelli Diego, ivi detenuto ai fini dell'estradizione fin dal 16 gennaio 2020 e notificato al Mombelli dalla direzione della casa circondariale di Varese in data 20 gennaio 2020.
  In data 17 gennaio 2020 il Ministero della giustizia ha comunicato alla procura generale presso la corte di appello di Milano che l'estradizione di Mombelli Diego è stata rimandata in base a quanto previsto dall'articolo 19 della convenzione europea di estradizione.
  In data 20 gennaio 2020 il sostituto procuratore designato ha comunicato agli organi esecutivi interessati che, come disposto dal Ministero della giustizia, dipartimento degli affari di giustizia, l'estradizione di Mombelli Diego avrebbe dovuto essere effettuata a soddisfatta giustizia italiana, allorché fossero cessate le cause della sospensione della consegna, di cui all'articolo 19 della Convenzione europea dell'estradizione.
  In data 21 gennaio 2020 è pervenuta alla procura generale presso la corte di appello di Milano, da parte della questura di Varese copia dell'ordinanza di custodia in carcere, n. 10015/19 R.g.n.r., n. 7638/19 R.g.g.i.p., n. 55/20 (SICP), emessa il 7 gennaio 2020 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio nei confronti di Mombelli Diego e notificatagli il 7 gennaio 2020; tale ordinanza riguarda i capi di imputazione dei reati di cui agli articoli 628, commi 1 e 3 n. 1; 61 n. 2, 576, comma 1, 582, 585 commi 1 e 2, del codice penale; 61 n. 2, codice penale, 24, comma 4, legge n. 110 del 1975; 23, comma 3, legge n. 110 del 1975; 648 del codice penale; 699 del codice penale; 697 del codice penale; reati tutti commessi in Tradate (Varese) il 19 dicembre 2019.
  In data 17 gennaio 2020 è pervenuta alla procura generale presso la corte di appello di Milano la nota della direzione della casa circondariale di Varese con cui è stato comunicato che Mombelli Diego era stato condotto presso tale Istituto per essere custodito in relazione ad entrambi i titoli sopra descritti.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.