• Testo INTERPELLANZA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2/00946 (2-00946) «Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo».



Atto Camera

Interpellanza 2-00946presentato daDURIGON Claudiotesto diMercoledì 30 settembre 2020, seduta n. 401

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 55 del 25 settembre 2020, ha inteso fornire chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell'ambito di un piano welfare aziendale;

   viene precisato, in conformità del principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del Tuir), che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni e/o ai servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente;

   l'articolo 51 del Tuir individua, tuttavia, al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte; quindi, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata con il principio di onnicomprensività che riconosce l'applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della circostanza che i benefit previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale;

   nella predetta risoluzione viene quindi definito che «qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione», ritenendo, invero, che «i benefit erogati in esecuzione di un regolamento aziendale, attuativo di un piano welfare rivolto ai soli lavoratori che abbiano deciso di non percepire un premio in denaro, assumano rilevanza reddituale in ragione del loro valore normale, ovvero in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente»;

   è indubbia l'interpretazione positiva dell'Agenzia delle entrate circa il carattere premiale di un piano di welfare le cui erogazioni di beni e servizi sono subordinate al raggiungimento di un obiettivo aziendale, risultando quindi prevalente l'aspetto di fidelizzazione dei dipendenti;

   a parere dell'interpellante, agevolare i piani di welfare aziendale significa supportare il reddito dei lavoratori e delle loro famiglie, quindi offrire soluzioni migliorative della vita quotidiana di aziende e collaboratori con importanti impatti sulle performance –:

   se il Governo non ritenga penalizzante un'eccessiva interpretazione restrittiva della normativa in materia di benefit per beni e servizi forniti da un'azienda ai propri dipendenti, atteso che tale monetizzazione compensa l'elevato costo del lavoro per il datore e la magra busta paga per il percipiente, e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
(2-00946) «Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo».