• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01883/055/ ... in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S....



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1883/55/0108 presentato da VINCENZO SANTANGELO
giovedì 27 agosto 2020, seduta n. 024

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883),
premesso che:
l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contiene la disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA. La norma consente al privato di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, con una propria segnalazione dell'inizio dell'attività;
ai sensi del comma 2, l'attività oggetto della segnalazione, può essere iniziata sin dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;
a fronte della segnalazione del privato, l'amministrazione, ai sensi del comma 3, dell'articolo 19, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge e di adottare, in caso di loro carenza, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività con conseguente rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
una volta trascorso il termine di sessanta giorni, l'amministrazione potrà intervenire in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
premesso inoltre che:
la natura privatistica della SCIA impone di soffermarsi sulla tutela dell'interesse legittimo pretensivo del terzo controinteressato all'attività oggetto della segnalazione;
l'attuale formulazione del comma 6-ter dell'articolo 19, dopo aver specificato che la SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile, assegna al terzo controinteressato il diritto ad attivare l'azione di accertamento e, conseguentemente l'azione avverso il silenzio, di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
considerato che:
la tutela prevista dall'attuale formulazione del comma 6-ter dell'articolo 19 non fornisce adeguata tutela al terzo controinteressato, poiché l'azione avverso il silenzio presuppone la non consumazione del potere amministrativo, che invece si verifica in caso di SCIA, prevedendo lo stesso articolo 19, al comma 4, che trascorsi i sessanta giorni previsti dal comma 3, l'amministrazione possa intervenire solo in autotutela;
la rilevanza della tematica è stata oggetto di diversi arresti giurisprudenziali suggellando l'orientamento, ormai totalitario, della giurisprudenza amministrativa, con la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 29 luglio 2011;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intervenire al fine di garantire concretamente la tutela del terzo controinteressato;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate a recepire nella legge 7 agosto 1990, n. 241 il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza 29 luglio 2011, n. 15 del Consiglio di Stato, che prevede, a tutela dell'interesse del terzo controinteressato a fronte dell'esercizio della SCIA, l'esercizio dell'azione di annullamento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 avverso il provvedimento tacito di diniego medio tempore maturato.
(0/1883/55/0108)
Santangelo, Pacifico, Puglia, Trentacoste, Croatti, Marilotti, Romano, Vanin, Donno