• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02648/049    premesso che:     la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione di New York del 13 dicembre 2006), ratificata dall'Italia con la...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/049presentato daNOJA Lisatesto presentato Mercoledì 9 settembre 2020 modificato Giovedì 10 settembre 2020, seduta n. 396

   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione di New York del 13 dicembre 2006), ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009 n. 18, definisce «l'accomodamento ragionevole» come «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali»;
    la Convenzione ONU prevede chiaramente che gli Stati Parti debbano «assicurare che accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro» (articolo 27 comma 1 lettera i);
    lo strumento degli accomodamenti ragionevoli risulta particolarmente essenziale per consentire la protezione dei lavoratori «fragili» esposti a rischi molto gravi derivanti da un eventuale contagio da Covid-19;
    ciò nonostante nelle norme sin qui approvate in relazione alla specifica materia della protezione dei lavoratori «fragili» in relazione all'emergenza da epidemia da Covid-19 non è rinvenibile alcun esplicito riferimento al predetto strumento di tutela;
    nel perdurare della fase emergenziale legata all'epidemia da Covid-19, a coordinamento delle norme e a maggior tutela dei lavoratori «fragili», occorre quindi richiamare l'obbligo in capo ai datori di lavoro sancito dal decreto legislativo n. 216 del 2003, come modificato dalla legge n. 99 del 2013, relativo all'introduzione degli «accomodamenti ragionevoli» in tutte i casi in cui una disabilità o patologia di lunga durata comportino un'inidoneità alla mansione;
    inoltre, non sono previste nel provvedimento in oggetto misure per far fronte durante la fase emergenziale in corso ad un'eventuale prosecuzione dell'inidoneità anche a seguito degli «accomodamenti ragionevoli», ancorché sia scaduta in data 31 luglio 2020 l'efficacia delle disposizioni stabilite dall'articolo 26 del decreto-legge n. 18 «Cura Italia» «Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato»,

impegna il Governo

   in considerazione delle norme a tutela dei disabili contenute nel testo e in un'ottica di semplificazione, a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, un richiamo espresso all'obbligo in capo ai datori di lavoro sancito dal decreto legislativo n. 216 del 2003, come modificato dalla legge n. 99 del 2013, relativo all'introduzione degli «accomodamenti ragionevoli» in tutti i casi in cui una disabilità o patologia di lunga durata comportino un'inidoneità alla mansione;
   a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate a tutelare i «lavoratori fragili» analoghe a quelle previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 18 «Cura Italia», permettendo, tra l'altro, che l'attestazione di inidoneità alla mansione dipendente dall'emergenza Covid-19 comporti un accesso diretto e semplificato a tali misure da parte del «lavoratore fragile» interessato e prevedendo espressamente l'esclusione dal periodo di comporto di eventuali periodi di assenza dal lavoro legati alla necessità certificata di prevenire il rischio di contagio da COVID-19 per tale «lavoratore fragile».
9/2648/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Noja, Fregolent, D'Alessandro.