• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02648/051    premesso che:     il provvedimento in esame complica enormemente la rigenerazione urbana soprattutto con l'inserimento delle zone omogenee A: come si evince dal nuovo articolo...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/051presentato daNOBILI Lucianotesto presentato Mercoledì 9 settembre 2020 modificato Giovedì 10 settembre 2020, seduta n. 396

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame complica enormemente la rigenerazione urbana soprattutto con l'inserimento delle zone omogenee A: come si evince dal nuovo articolo 3 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01 come modificato dal decreto-legge in esame, sono considerati «interventi di ristrutturazione edilizia» quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, comprendendo il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
    nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
    con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
    l'esclusione dalle zone omogenee A degli interventi di ristrutturazione edilizia comporta, per esempio nella città di Roma, l'impedimento della rigenerazione urbana su oltre 7.300 ettari di città consolidata. Infatti il PRG di Roma, come in molte altre città d'Italia, ha esteso la zona omogenea A ben oltre il centro storico classicamente inteso (che a Roma equivale a meno di 1000 ettari) inserendo nella zona stessa zona A come borgata del Trullo, Monteverde, Portuense, EUR, Montesacro, gran parte di Ostia, Flaminio, Quadraro. In tale contesto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01 nella nuova stesura comporta la definizione degli interventi di rigenerazione urbana come nuova edificazione che come è noto sono vietate dai PRG nelle zone omogenee A quindi di conseguenza su più di 7000 ettari di città consolidata si rende impossibile la rigenerazione urbana e la riqualificazione territoriale;
    inoltre le modifiche apportate dal decreto in oggetto prevedono un ampliamento degli obblighi da ottemperare per gli immobili sottoposti a vincolo o in zona omogenee A; si innova il precedente regime della Demolizione e ricostruzione sia per gli immobili vincolati (per i quali in precedenza occorreva rispettare «la medesima sagoma dell'edificio preesistente»), sia soprattutto per quelli ricadenti in Zona Omogenea «A», per i quali in precedenza non era previsto un regime differenziato dalle altre Zone Omogenee, salvo l'obbligo del Permesso di Costruire, in caso di «mutamenti della destinazione d'uso» ex articolo 10, comma 1, lettera c), testo unico. Viene dunque ampliata la casistica degli obblighi da ottemperare per gli interventi di demolizione e ricostruzione in ambiti paesaggisticamente rilevanti e nelle zone omogenee A;
    anche per la rigenerazione costiera la difficoltà più grande è quella di mantenere la stessa tipologia funzionale e il sedime, comportando l'impossibilità di riordinare le fasce costiere in quanto sarebbe impossibile abbattere e ricostruire per accorpare volumi che impediscono sia l'accesso che le visuali al mare. In questo caso sarà possibile solo abbattere e ricostruire nel medesimo luogo con la medesima sagoma, il medesimo volume, e con la medesima funzione;
    infine le modifiche apportate dal provvedimento in oggetto dispongono che «Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti» con la conseguenza che, per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, una disciplina che, facendo riferimento alla normativa relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, semplifichi e incentivi la rigenerazione.
9/2648/51. Nobili, Fregolent, D'Alessandro, Prestipino.