• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02648/084    premesso che:     l'articolo 8 del provvedimento in esame, nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/084presentato daDEIANA Paolatesto presentato Mercoledì 9 settembre 2020 modificato Giovedì 10 settembre 2020, seduta n. 396

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento in esame, nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatarie, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, e procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali omettendo tale fase procedimentale. La disposizione prevede che la deroga possa essere esercitata laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale;
   rilevato che:
    l'articolo 22 del Codice dei contratti, per effetto delle integrazioni apportate con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ha introdotto e disciplinato l'istituto del dibattito pubblico finalizzando l'obbligatorietà dello stesso proprio alle opere infrastrutturali e di architettura che presentano rilevanza sociale e aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, da individuarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali;
    il dibattito pubblico è il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi. In questi termini viene definito nel predetto decreto (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76), entrato in vigore il 24 agosto 2018, e recante l'elenco delle opere soggette a dibattito pubblico classificate per tipologia (strade e autostrade, tronchi ferroviari, aeroporti e porti, interventi per la difesa del mare e delle coste, elettrodotti aerei, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche ecc.) e soglie dimensionali;
    i parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell'elenco in questione sono ridotti del cinquanta per cento per gli interventi ricadenti anche parzialmente su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella lista UNESCO, nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette;
    quanto sopra offre la misura dell'importanza di tale strumento di partecipazione dei cittadini nei processi decisionali, con particolare riguardo agli interventi che presentano ricadute e impatti significativi sul territorio e l'ambiente. Proprio a tal fine, l'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che i risultati della procedura di dibattito pubblico siano trasmessi all'autorità competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale;
   considerato pertanto che:
    la disposizione introdotta, seppur giustificata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e dalle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativi di grandi opere infrastrutturali, in un arco temporale di applicazione di tre anni, richiede una più attenta definizione dei presupposti che giustificano l'esercizio della facoltà di derogare a tale importante strumento di democrazia partecipativa, affinché non si configuri una eccessiva discrezionalità da parte delle regioni,

impegna il Governo

a definire in termini più stringenti i presupposti entro i quali le regioni possano avvalersi della facoltà di autorizzare in via eccezionale la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9/2648/84. Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Terzoni, Zolezzi, Costanzo.