• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02648/087    premesso che:     il provvedimento all'esame dell'assemblea reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale finalizzate ad implementare strumenti volti a...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/087presentato daMARTINCIGLIO Vitatesto presentato Mercoledì 9 settembre 2020 modificato Giovedì 10 settembre 2020, seduta n. 396

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'assemblea reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale finalizzate ad implementare strumenti volti a semplificare e velocizzare i procedimenti amministrativi in una serie di ambiti definiti e a digitalizzare i servizi connessi, in un'ottica di collaborazione e sinergia fra le persone, lo Stato e le sue articolazioni;
    l'articolo 10, comma 6, prevede che nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia gli interventi di ricostruzione di edifici privati, siano realizzati con SCIA edilizia, senza obbligo di speciali autorizzazioni;
   considerato che:
    si ritiene opportuno semplificare e velocizzare anche gli interventi di cui all'articolo 13-bis della legge 27 marzo 1987, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità»;
    in assenza di una previsione nella legge del 1987 di un termine ultimo di ultimazione lavori, e al fine di evitare che vi siano distrazioni di somme o trattenute indebite in tutte quelle occasioni in cui i lavori di costruzione restano incompiuti, si ritiene opportuno subordinare il abilitativo edilizio alla fissazione di un termine ultimo chiaro e definito;
    occorre valutare l'opportunità di prevedere che gli interventi di cui all'articolo 13-bis della legge 27 marzo 1987, n. 120, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1010 della legge n. 296 del 2006, siano effettuati sulla base della sola segnalazione di inizio di attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, corredata dal documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori;
   appare necessario che:
    fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione sia effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività;
    l'utilizzo delle suddette somme sia subordinato alla rendicontazione delle spese di realizzazione delle opere prevedendo, a tal fine, che i Sindaci territorialmente competenti trasmettano semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di avanzamento degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei lavori e i relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle vipere, anche ai fini di una eventuale riprogrammazione, di azioni di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi finanziamenti o della valutazione di definanziamento degli interventi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto previsto dagli ultimi tre capoversi delle premesse.
9/2648/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinciglio, Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Terzoni, Zolezzi.