• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/02617-A/143    premesso che:     le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02617-A/143presentato daD'ARRANDO Celestetesto presentato Mercoledì 2 settembre 2020 modificato Giovedì 3 settembre 2020, seduta n. 392

   La Camera,
   premesso che:
    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
    il Ministero della salute, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza determinata dalla diffusione dei COVID-19, il 27 marzo, aveva emanato una circolare contenente raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi;
    l'articolo 26, comma 2 del decreto n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
    tale disposizione è stata prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2020 dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
    l'attenzione sull'emergenza epidemiologica resta alta, come dimostrano i dati flusso dell'Istituto Superiore della Sanità che confermano un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la quarta settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 10/8—23/8) di 14.93 per 100.000 abitanti, in aumento dal periodo 6/7-19/7 e simile ai livelli osservati all'inizio di giugno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori più fragili (disabili, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche reintroducendo misure finalizzate ad equiparare il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, come già previste all'articolo 26, comma 2 del decreto n. 18 del 17 marzo 2020.
9/2617-A/143. D'Arrando, Lorefice, Mammì, Menga, Nesci, Nappi, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lapia, Martinciglio.