• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00908 (2-00908) «Martinciglio, Villani, Penna, Perantoni».



Atto Camera

Interpellanza 2-00908presentato daMARTINCIGLIO Vitatesto diVenerdì 7 agosto 2020, seduta n. 388

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, per sapere – premesso che:

   con nota n. 11457 del 9 giugno 2020, l'ufficio scolastico regionale Lombardia pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico bandito con decreto del Ministero dell'istruzione 18 dicembre 2018 per esami e titoli, per la copertura di 451 posti per direttore dei servizi generali e amministrativi del personale Ata nell'ambito della regione Lombardia (totale 2004 intero territorio nazionale);

   su 1.080 candidati presenti alle prove scritte, svoltesi a Milano il 5 e 6 novembre 2019, solo 207 (meno del 20 per cento) è stato ammesso alle prove orali, lasciando vacanti un numero importante di posti;

   con nota del 10 giugno 2020, l'Anquap inoltrava al Ministero dell'istruzione formale richiesta di riesame delle prove in questione, chiedendone una più attenta valutazione alla luce dell'anomala esiguità del numero di ammessi all'orale, notevolmente inferiore ai candidati che hanno sostenuto le prove scritte e ai posti messi a concorso, segnalando anche che il dato sarebbe isolato alla regione Lombardia;

   con ulteriore nota dell'11 giugno 2020, la suddetta associazione inoltrava al Ministero un'ulteriore segnalazione e richiesta di intervento: «Vi fornisco, in allegato, la prova formale di quanto di anomalo avvenuto in Lombardia (n.d.r. ossia la e-mail dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia inviata a una candidata e contenente la asserita errata valutazione delle prove scritte della stessa). Un candidato prende 21 alla prima prova scritta e gli si comunica che non ha conseguito il punteggio minimo, quindi, non hanno valutato la seconda prova. È vero l'esatto contrario, il candidato ha superato la prima prova e si doveva (si deve) valutare anche la seconda. Se hanno agito così anche in altri casi siamo in presenza (preoccupante) di un'amministrazione che non sa svolgere le sue funzioni.» (si veda l'articolo 13, comma 4, del bando concorso);

   a ciò si aggiunga che un articolo di giornale del 13 giugno 2020 (www.indygesto.com) denuncerebbe, oltre alla rabbia e alle proteste del nutrito gruppo dei concorrenti esclusi, presunte anomalie e gravi irregolarità verificatesi nello svolgimento della procedura concorsuale. In particolare, darebbe atto di una missiva datata il 6 novembre 2019 del Ministero dell'istruzione (giorno di svolgimento della seconda prova scritta) che comunicava la necessità di sostituire, in quella stessa mattinata, la traccia della seconda prova scritta. La necessità di tale improvvisa e non motivata sostituzione ne avrebbe comportato l'invio, non nella modalità del plico telematico criptato (che garantisce il massimo della sicurezza), ma il semplice invio tramite file in PDF, via e-mail. Infine, il medesimo articolo informerebbe su presunte gravi fughe di notizie sui quesiti teorici della prima prova scritta e, addirittura, di una presunta compravendita delle tracce già svolte: «sarebbe stata in vendita nel mercato nero del concorso una rosa di 23 domande, tra cui le sei effettivamente uscite. Ancora: alcuni compratori si sarebbero lamentati di aver pagato e, a differenza di altri colleghi che avevano fatto altrettanto, di essere stati bocciati lo stesso»;

   a seguito dell'accesso documentale effettuato da molti candidati sono emerse numerose anomalie e irregolarità, che hanno indotto alla presentazione di un ricorso collettivo, oltre che di ricorsi individuali. Tra le tante anomalie segnalate vi sono anche presunte incompatibilità di alcuni commissari, oltre a quella relativa a dubbi sul diverso criterio di valutazione adottato per la correzione degli elaborati;

   con ordinanza n. 01244/2020 Reg. Ric. pubblicata il 29 luglio 2020, il Tar Lombardia, dichiarando «risulta prima facie manifestamente illogica e contraddittoria la valutazione espressa sulla seconda prova scritta, sia con riferimento al confronto con il giudizio più che sufficiente ottenuto sulla prima prova scritta, sia con riguardo alla pertinenza dell'atto e alla correttezza logico-formale dell'elaborato», ha accolto «la domanda cautelare e conseguentemente disposto l'ammissione della parte ricorrente a sostenere la prova orale del concorso»;

   risulterebbe, altresì, un'approssimazione dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia anche in fase di gestione della procedura di «accesso agli atti». Si aggiunga, tra le anomalie, anche la integrazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in un secondo tempo, circostanza giustificata da sedicenti «errori materiali»;

   si segnala, infine, che in alcune regioni, fra cui il Lazio, l'intera commissione esaminatrice si è dimessa e che l'esito della correzione delle prove scritte deve essere ancora pubblicato;

   a settembre 2020 moltissime scuole lombarde si ritroveranno sprovviste del profilo del direttore dei servizi generali e amministrativi selezionato attraverso un concorso pubblico;

   ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure pubbliche di reclutamento di personale dipendente della pubblica amministrazione devono permettere la selezione dei candidati migliori, secondo le loro effettive capacità e preparazione e svolgersi secondo criteri e modalità che garantiscano i principi di legalità, correttezza, imparzialità, parità di trattamento tra tutti i candidati e trasparenza;

   sulla vicenda la presentatrice del presente atto ha già presentato l'interrogazione a risposta orale 3-01623 –:

   se il Ministro interpellato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative ritenga di adottare, anche tramite l'invio di personale ispettivo, al fine di verificare che la procedura concorsuale pubblica in questione sia svolta nel rispetto dei principi costituzionali citati;

   qualora si riscontrino delle irregolarità, se non si ritenga di disporre la ricorrezione delle prove scritte ad opera di una nuova commissione.
(2-00908) «Martinciglio, Villani, Penna, Perantoni».