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Atto a cui si riferisce:
C.5/04473 (5-04473)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-04473

  Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata in parola, concernente la possibilità di adottare iniziative per chiarire in via interpretativa che l'articolo 13 del «decreto liquidità» può applicarsi anche ai casi previsti dalla Parte VI, paragrafo D, delle disposizioni operative sull'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si riferisce quanto segue.
  Il decreto MiSE 12 febbraio 2019 ha previsto, tra i requisiti generali di ammissibilità alla garanzia in parola, che i soggetti beneficiari finali non abbiano beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali richiesta di prolungamento della durata della garanzia di cui alla Parte VI, paragrafo D (allegato al decreto MiSE 12.02.19, Parte II, punto B.1.4.f). Dunque, nel caso in cui una garanzia del Fondo PMI, già concessa ad un'impresa, sia estesa mediante la procedura di prolungamento per temporanea difficoltà, la medesima impresa non risulta più ammissibile al Fondo per nuove operazioni, fino al reintegro della precedente posizione.
  La ragione di tale regola discende dal presupposto per la concessione del prolungamento per temporanea difficoltà, che è proprio l'inadempimento dell'impresa: la procedura si configura, quindi, come un'alternativa rispetto all'escussione della garanzia e ne consegue che l'impresa che se ne è avvalsa non risulta più «in bonis» ed è esclusa dalla concessione di nuove garanzie.
  Come riportato dagli Onorevoli interroganti, tale disposizione non è stata derogata dalle disposizioni introdotte dalla legislazione emergenziale dei decreti-legge Cura Italia e Liquidità, che pure hanno introdotto, in via temporanea, una serie di incisive modifiche alla disciplina del Fondo.
  A riguardo, tuttavia, è importante segnalare che, in virtù delle misure straordinarie di contrasto alla crisi, anche sotto il profilo della moratoria dei finanziamenti in essere, già l'articolo 49, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 18 del 2020 cosiddetto decreto Cura Italia (poi trasfuso nell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 cosiddetto Decreto Liquidità), ha disposto che «per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza».
  Con circolare n. 8 del 2020 è stato poi comunicato che «Il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia ha altresì deliberato che, alla luce di tale disposto normativo, per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzata la procedura ordinaria per le richieste di prolungamento della durata della garanzia per le imprese in difficoltà, la quale resterà valida per tutte le casistiche diverse dalla sospensione, ovvero sui piani di rientro e rimodulazioni dei piani esistenti».
  Pertanto, in questo momento emergenziale è possibile, nella generalità dei casi, utilizzare la procedura del prolungamento per effetto di misure di moratoria (non solo legale, ma anche volontaria), che non è necessariamente connessa al conclamato inadempimento e quindi al ricorrere dei presupposti dell'escussione della garanzia e, pertanto, non comporta la preclusione per l'impresa dal successivo accesso al Fondo.
  Si ricorda, infine, che al fine di sostenere il tessuto produttivo del nostro Paese, che è rappresentato soprattutto da PMI, il Decreto Rilancio, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, ha altresì previsto l'assegnazione di contributi a Fondo Perduto per le imprese danneggiate dall'emergenza COVID, che abbiano subito un calo di fatturato rispetto al 2019 (articolo 25).
  È dunque altissima l'attenzione del Governo alle imprese italiane, e rinnovo l'impegno del Ministero dello sviluppo economico ad adottare ogni iniziativa utile e tecnicamente percorribile, volta a salvaguardare il tessuto produttivo italiano e garantire la tutela dei lavoratori, anche attraverso nuovi interventi normativi.