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Atto a cui si riferisce:
S.4/02878 BINI, BITI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - (4-02878) (Già 3-01108)



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 070
all'Interrogazione 4-02878

Risposta. - Le problematiche connesse all'aumento di alcune specie faunistiche e ai danni da queste arrecati in particolare alle produzioni agricole, in ambiti protetti così come nei territori liberi alla caccia, sono ben note a questo Ministero che da diversi anni intraprende, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e con il supporto tecnico di ISPRA, azioni normative e di indirizzo per rendere più efficace la gestione di tali specie su tutto il territorio nazionale. Si segnala, in particolare, che il cinghiale rappresenta il principale fattore di conflitto tra specie animali e attività dell'uomo in molti contesti nazionali. La rilevanza della tematica anche legata all'incremento numerico dei cinghiali, passati da 300-500.000 capi nel 2000, a oltre 600.000 nel 2005, fino a superare i 900.000 nel 2010 e, verosimilmente, attestatisi oltre il milione di capi negli ultimi anni. Il prelievo venatorio è cresciuto contestualmente da 93.000 capi nel 2000, a 115.000 nel 2005, a oltre 153.000 nel 2010. In alcuni contesti del Paese la situazione è diventata particolarmente grave, tale da richiedere interventi urgenti per mitigare in modo efficace gli impatti causati dal cinghiale.

Gli strumenti previsti dalla normativa vigente e attuabili sono diversi e riguardano: l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi degli articoli 13 e 18 della legge n. 157 del 1992, che individuano, rispettivamente, i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria e le specie cacciabili e i periodi di esercizio di tale attività; nonché il controllo numerico, ai sensi dell'art. 19 della richiamata legge. Tale norma, peraltro, oltre alla disciplina dei prelievi venatori, prevede la possibilità per le Regioni di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Lo stesso articolo impone alle amministrazioni competenti di esercitare selettivamente tale controllo, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su specifico parere tecnico dell'ISPRA. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento, condotti con qualsiasi mezzo, purché lo stesso risulti selettivo (cioè tale da intervenire unicamente su individui appartenenti alla specie bersaglio, limitando o evitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche).

Per quel che attiene al controllo numerico di fauna selvatica nelle aree protette, ai sensi della legge n. 394 del 1991, "Legge quadro sulle aree protette", il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco. Prelievi e abbattimenti dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dal parco stesso. Inoltre le Regioni possono prevedere di attivare la caccia di selezione durante tutto l'anno agli ungulati ai sensi del comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies della legge n. 248 del 2005 che recita che le Regioni e le Province autonome di Tanto e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992.

Si rammenta, altresì, che la legge n. 221 del 2015 ha introdotto il divieto di immissione di cinghiali in natura, di foraggiamento artificiale per contrastare l'ulteriore proliferazione di questi animali e disincentivare fenomeni di bracconaggio, nonché il divieto di allevamento in alcuni ambiti contigui a quelli protetti, con un regime sanzionatorio di natura penale per trasgressori.

Per quanto concerne le attività di monitoraggio, l'ISPRA ha realizzato, nel tempo, delle pubblicazioni che rappresentano un importante riferimento tecnico in materia, quali ad esempio la banca dati ungulati, le linee guida per la gestione degli ungulati (cervidi e bovidi) e le linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette. L'Istituto, inoltre, riceve ed elabora periodicamente i dati e le informazioni dei monitoraggi sulla consistenza delle popolazioni di ungulati selvatici forniti dagli enti di gestione, che richiedono i pareri sui piani di abbattimento per le aree nelle quali è esercitato il prelievo venatorio e per le aree protette nelle quali vengono realizzate le attività di controllo delle popolazioni ai sensi della legge n. 394 del 1991. Peraltro, considerata l'opportunità di migliorare le informazioni a disposizione, utili per pianificare in modo più efficace gli interventi di mitigazione degli impatti degli ungulati sull'agricoltura, sono state assunte specifiche iniziative volte ad accelerare la pubblicazione di dati aggiornati da parte di ISPRA.

Con specifico riferimento alla problematica dei danni da fauna selvatica, sono in corso attività finalizzate a predisporre un pacchetto di misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento delle popolazioni di cinghiali, a cui deve ora essere data concretezza attraverso una modifica della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). È necessario, infatti, agire in maniera coordinata su tutto il territorio nazionale e impostare soprattutto interventi di gestione riguardanti le modalità del prelievo venatorio, la corretta gestione degli habitat, la realizzazione di un sistema che favorisca la convivenza dell'attività agricola con gli ecosistemi naturali, la messa a punto di un sistema efficace, efficiente e rapido della verifica e della valutazione dei danni e dei relativi risarcimenti; insomma una serie di misure che risultino efficaci a breve termine, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel ungo periodo.

In tale direzione, in accordo con il Ministero delle politiche agricole, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato, fra l'altro, di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai danni da fauna selvatica, che ha proposto una relazione conclusiva attualmente all'attenzione dei Ministri competenti.

Si precisa, infine, che, per far fronte alle richieste di risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e alle relative strutture, il Ministero delle politiche agricole ha provveduto ad effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali per il periodo 2014-2020. Ricevuto il parere favorevole da parte della Commissione europea, il decreto è stato inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il prescritto parere.

COSTA SERGIO Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

04/06/2020