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Atto a cui si riferisce:
S.1/00264 premesso che: la Costituzione all'articolo 9 sancisce: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e...



Atto Senato

Mozione 1-00264 presentata da FRANCESCO VERDUCCI
martedì 21 luglio 2020, seduta n.242

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MIRABELLI, LANIECE, FERRARI, COLLINA, CIRINNA', D'ARIENZO - Il Senato,

premesso che:

la Costituzione all'articolo 9 sancisce: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", impegnando lo Stato e cittadini a riconoscere e a difendere la diffusa ricchezza artistica e ambientale italiana;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" definisce beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, individua le categorie di beni culturali, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione, misure di conservazione, nonché misure relative alla circolazione dei beni nel cui ambito rientrano anche quelle concernenti i beni inalienabili;

la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (approvata, in un testo unificato, dal Senato e attualmente in corso di esame alla Camera per la ratifica da parte del Parlamento italiano), riconosce nei suoi obiettivi: che il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; la responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale; la conservazione dell'eredità culturale ed il suo uso sostenibile, che hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; l'impegno degli Stati membri a prendere le misure necessarie per applicarne le disposizioni riguardo: al ruolo dell'eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale; a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti. Definisce inoltre l'eredità culturale quale «insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato del l'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi»;

premesso, inoltre, che:

il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146 riconosce la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale come attività rientranti tra i livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 ha introdotto il cosiddetto "Art-bonus", al fine di premiare l'investimento dei cittadini e delle imprese nella cultura: riconosciuto sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche, consiste in un credito d'imposta inizialmente pari al 50 per cento (poi incrementato al 65 per cento) delle erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; esteso dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti; può essere previsto per ulteriori settori del mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo;

il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, la legge 14 novembre 2016, n. 220 e la legge 22 novembre 2017, n. 175 hanno nel loro complesso introdotto: disposizioni per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, un programma per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del programma "500 giovani per la cultura", la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura, il Forum mondiale Unesco sulla cultura e sulle industrie culturali e la valorizzazione dei siti italiani inseriti nella Lista Unesco, il riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale; disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, in particolare, misure per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, misure per il settore cinematografico e audiovisivo, la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza; disposizioni per assicurare risorse al sistema dei beni, delle attività culturali, in particolare, la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati;

la legge 8 marzo 2017, n. 44, con lo scopo di sostenere il patrimonio culturale immateriale, ha adeguato la normativa italiana alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, estendendo anche agli elementi del patrimonio culturale immateriale il valore simbolico e la priorità di intervento già riconosciuti ai siti italiani inseriti nella lista Unesco, il quale si manifesta attraverso cinque ambiti dell'attività umana: tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio, intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibile; arti dello spettacolo; pratiche sociali, riti e feste; conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo; artigianato tradizionale;

il Ministero per i beni culturali ha messo in atto, a partire dal 2014, molteplici piani di finanziamento finalizzati alla messa in sicurezza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e destinato fondi consistenti agli aspetti relativi alla sicurezza del patrimonio;

considerato che:

la tutela attiva non è riservata ai soli addetti, ma è fondata sulla condivisione, sul protagonismo dei cittadini, sul volontariato culturale, nel quadro di un'idea della cultura aperta alla società e non elitaria, in cui la tutela esiste non in funzione del bene, ma del beneficiario, che è la collettività contemporanea e futura; la convivenza di economia, cultura, qualità della vita devono condurre a una gestione virtuosa del volontariato, non un abuso, a scapito dei compiti e del riconoscimento delle figure professionali dei beni culturali;

risultano quanto mai stringenti le necessità di investire sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul turismo culturale come asset economico e di sviluppo del Paese;

la crisi innescata dal COVID-19 avrà ricadute differenti sui diversi soggetti ed è compito dello Stato contrastare la divaricazione delle opportunità tra grandi player e piccole imprese culturali, proteggendo e riconoscendo le imprese indipendenti e i lavoratori non garantiti, i lavoratori dello spettacolo dal vivo, in particolare i freelance intermittenti, che non hanno tutele sufficienti, in assenza del riconoscimento dello status delle professioni artistiche, di uno statuto del lavoro culturale e creativo in grado di disegnare un sistema di diritti e doveri al pari di altri lavoratori;

valutato che:

la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale è un fondamento costituzionale e la fruizione deve essere resa accessibile a tutti, contrastando povertà culturale ed educativa, in particolare nella fase di crisi sociale ed economica dell'economia nazionale ed europea;

tale fase può essere adoperata per una riflessione partecipata e un intervento normativo che dia vita a uno Statuto del lavoro culturale e creativo, costruendo un sistema di welfare specifico ed equo per questo settore, disegnando un sistema di diritti, tutele, garanzie tali da consentire di svolgere queste professioni nel pieno delle possibilità;

i tagli consistenti sugli organici delle pubbliche amministrazioni non sono stati ancora recuperati e si registra la fuoriuscita di circa il 20 per cento del personale del Ministero a seguito dei pensionamenti per "Quota 100", causando ulteriori perdite di lavoratori almeno fino al 2021, che complessivamente determinano una carenza di organico di circa 5.000 unità,

impegna il Governo:

1) a varare nel triennio 2020-2022 un efficace piano di assunzioni per compensare la vacanza organica del Ministero per i beni culturali;

2) a porre in essere misure straordinarie di reclutamento di personale che consentano di assicurare in maniera continuativa e strutturale l'effettività della sicurezza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

3) a proseguire nell'attuazione dei piani di finanziamento volti alla messa in sicurezza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in corso e a implementarne di nuovi;

4) ad avviare un processo di regolamentazione del volontariato nel settore dei beni culturali, garantendo il rispetto dei ruoli tra professionisti e volontari e la tutela degli organici lavorativi del settore, nonché della qualità dei servizi culturali offerti;

5) a porre in essere azioni volte a definire livelli essenziali delle prestazioni e misure per la tutela e il riconoscimento della specificità professionale dei lavoratori dello spettacolo, a partire dai titolari di contratti intermittenti;

6) a valorizzare le piccole e medie imprese della cultura, rafforzando le misure a sostegno delle produzioni indipendenti;

7) a prevedere un percorso per l'istituzione di distretti culturali, con il fine di valorizzare i territori da un punto di vista storico, culturale, paesaggistico e naturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse culturali, materiali o immateriali;

8) a promuovere iniziative per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali, volte in particolare allo sviluppo delle attività culturali e artistiche e al recupero del patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, alla riqualificazione e alla destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, promuovendo l'attrattività, la fruibilità e la qualità ambientale ed architettonica;

9) a valorizzare le significative risorse europee stanziate in campo di arti performative e di valorizzazione culturale ai fini dello sviluppo civile, culturale ed economico del Paese incrociandole con il sostegno, il recupero, la fruizione del diffuso patrimonio culturale.

(1-00264)