• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02070/001    premesso che:     il testo all'esame dell'Aula prevede, tra le competenze della Commissione d'inchiesta la possibilità di valutare se nella legislazione vigente sia...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02070/001presentato daGIANNONE Veronicatesto diMartedì 21 luglio 2020, seduta n. 376

   La Camera,
   premesso che:
    il testo all'esame dell'Aula prevede, tra le competenze della Commissione d'inchiesta la possibilità di valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, così come previsto dalla legge n. 184/1983, modificata dalla legge n. 149 del 2001;
    di conseguenza, l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni in base agli artt. 330 e 333 c c., solo dopo aver accertato un danno. Infatti questo provvedimento è inteso come «una misura di protezione che il tribunale può decretare e vi fa ricorso solo nei casi più gravi, quando il rischio che il minore corre è estremamente serio e imminente, o il danno che patisce già è di entità elevata e va immediatamente interrotto»;
    il giudice competente, per valutare l'idoneità genitoriale e decidere se allontanare un minore dalla famiglia o da uno dei genitori, si avvale di consulenze tecniche d'ufficio, soprattutto quando si trova di fronte al rifiuto del minore di avere contatti con un genitore. Il CTU (Consulente tecnico d'ufficio) è dunque uno psicologo, uno psichiatra o neuropsichiatra infantile, chiamato dal giudice per dirimere questioni tecniche complesse rispondendo ai quesiti posti dallo stesso giudice, secondo valutazioni scientifiche;
    nella realtà il CTU valuta se il minore sia manipolato e vittima di alienazione genitoriale, benché questa valutazione non abbia alcun fondamento scientifico riconosciuto;
    nel 1981, la Corte costituzionale ha cancellato il reato di plagio per «l'impossibilità del suo accertamento con criteri logico-razionali» e per «l'intollerabile rischio di arbitrii dell'organo giudicante», stabilendo così il principio fondamentale per cui non esiste un metodo scientifico di pertinenza della psicologia o della psichiatria, per verificare che «possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona» «non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche»;
    la valutazione del giudice però, fermo restando il suo libero convincimento, in tutti i casi in cui il minore si rifiuta di avere rapporti con uno dei genitori si basa sulle risultanze di consulenza tecniche che ricorrono frequentemente al concetto giuridico dell'alienazione parentale per dimostrare la manipolazione del genitore sul figlio;
    l'Alienazione Parentale non è una patologia non è una sindrome, così come dichiarato anche dal Ministro della Salute in quanto priva di fondamento scientifico e non è una malattia mentale, ma semplicemente una costruzione psico-forense secondo la quale un genitore manipola il figlio per «negargli il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore», non basata su dati di fatto concreti ed oggettivi sui quali valutare la capacità genitoriale così come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7041/2013;
    tra l'altro la Cassazione civile, con sentenza n. 13274/2019, ha stabilito che «qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale, come avviene nell'ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della alienazione genitoriale non essendovi certezze nell'ambito scientifico al riguardo il giudice del merito ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti è comunque tenuto a verificarne il fondamento utilizzando i comuni mezzi di prova (tra cui l'ascolto del minore) incluse le presunzioni ed a motivare adeguatamente;
    il concetto di «alienazione parentale» rimane privo di validità ed affidabilità scientifica e risulta pertanto non utilizzabile quale motivazione per allontanare un genitore dal proprio figlio,

impegna il Governo:

   1) ad adottare ogni iniziativa volta al rispetto della legge in materia di affidi;
   2) ad adottare misure che garantiscano l'effettivo ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo ratificata dall'Italia;
   3) a garantire che l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine venga disposto solo in casi gravi come sancito dall'articolo 1 della legge n. 149/2001;
   4) a garantire l'applicazione del principio dell'affido condiviso, sancito dalla legge n. 54 del 2006 così come interpretato dalla più recente giurisprudenza, ossia come l'oggetto di un diritto dei figli minori, realizzato attraverso provvedimenti graduali e fattibili che non ledano l'equilibrio psicofisico del minore coinvolto.
9/2070/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Giannone.