• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02500-AR/0 ...    premesso che:     l'articolo 31 del decreto-legge in esame dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02500-AR/012presentato daGADDA Maria Chiaratesto presentato Mercoledì 8 luglio 2020 modificato Giovedì 9 luglio 2020, seduta n. 369

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 31 del decreto-legge in esame dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (cosiddetto Fondo PMI) per circa 4 miliardi di euro;
    il funzionamento di tale Fondo è stato oggetto di una profonda revisione da parte del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto decreto Liquidità), con il precipuo scopo di approntare uno strumento di agevolazione nell'accesso al credito delle imprese in difficoltà e dei professionisti che hanno visto i propri ricavi fortemente compromessi dagli effetti della pandemia COVID-19;
    fra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti fino a 30.000 euro, con preammortamento a 24 mesi e durata massima di 120 mesi, tuttavia, non sono inclusi gli enti non commerciali, i quali, notoriamente, svolgono fondamentali attività di interesse generale a favore della collettività e della inclusione sociale, e rispondono in modo sussidiario ai bisogni delle persone più fragili. Si segnala sul punto che l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha esteso l'accesso ai soli enti del Terzo settore che tuttavia, nel periodo transitorio, comprendono esclusivamente Onlus, organizzazioni di volontario e associazioni di promozione sociale. Ciò comporta un'esclusione dall'accesso al fondo per le PMI per tutti gli enti non profit che, prima della piena attuazione della Riforma del Terzo settore, non potranno qualificarsi come tali;
   considerato che:
    il terzo settore, con la sua presenza capillare sul territorio e grazie alle tante professionalità presenti, ha saputo riorganizzarsi sin dalle prime fasi dell'emergenza, nonostante l'esplosione di richieste di aiuto, la parziale diminuzione delle donazioni in denaro destinate temporaneamente a favore del sistema sanitario, i maggiori costi di gestione, e la necessità di preservare dall'epidemia i volontari più anziani;
    il terzo settore, grazie anche al modello culturale promosso dal percorso avviato con il codice del terzo settore, è occasione di lavoro per oltre 800.000 professionalità nei diversi campi di attività, e vero luogo di innovazione sociale soprattutto per i nostri giovani;
   valutato che:
    è necessario, nonostante si sia in regime transitorio sino all'entrata in vigore del RUNTS, rispetto alle misure di accesso al credito e a tutte le misure introdotte nei provvedimenti legislativi in corso, che si preservi l'integrità dell'impianto dettato dal Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che valorizza e include la pluralità degli enti;
    l'inclusione, infatti, anche degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), fra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, rappresenta un'urgenza reale e concreta per garantire la continuità delle attività. Si deve altresì tenere conto che per «ricavi» si dovranno intendere il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate come risultanti dal relativo bilancio o rendiconto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere nel primo provvedimento utile le garanzie del Fondo PMI, oltre agli enti del Terzo settore qualificabili come tali nel periodo transitorio ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (ONLUS, APS e ODV iscritti nei rispettivi registri), anche a favore di tutti gli enti non commerciali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, così da garantire il più agevole accesso al credito da parte di enti che, per la loro vocazione economica e sociale, rappresentano un asse portante e fondamentale per la coesione sociale del Paese e per la crescente richiesta di protezione sociale da parte delle persone.
9/2500-AR/12. Gadda, Toccafondi, Noja, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo.