• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02500-AR/1 ...    premesso che:     il decreto-legge in esame contiene sia disposizioni relative alla promozione del lavoro, sia misure di sostegno alla disabilità;     ricorre...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02500-AR/105presentato daGERMANÀ Antoninotesto presentato Mercoledì 8 luglio 2020 modificato Giovedì 9 luglio 2020, seduta n. 369

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene sia disposizioni relative alla promozione del lavoro, sia misure di sostegno alla disabilità;
    ricorre proprio quest'anno il ventennale della introduzione dell'istituto del collocamento disabili, previsto dalla lungimirante e innovativa legge 12 marzo 1999, n. 68 ed è quindi opportuno fare un bilancio di uno strumento normativo di evidente e primaria rilevanza sociale e civile e in modo particolare è opportuno farlo in vista dei futuri provvedimenti governativi che saranno indirizzati – da un lato – al miglioramento dei meccanismi che regolano il mercato del lavoro e – dall'altro – al tema della conquista di una effettiva autosufficienza da parte delle persone disabili;
    purtroppo questo bilancio di venti anni non può essere positivo: ennesima dimostrazione di come anche una legge moderna e basata su alti valori civili a volte non sia sufficiente a trasformare realtà compiesse come quella di questo specifico segmento del mercato del lavoro, nel quale il successo può essere assicurato solo dalla sinergia fra soggetti economici, pubblica amministrazione, associazionismo e famiglie;
    oggi dobbiamo prendere atto che il Paese non dispone neanche di una base di dati aggiornata e completa sull'inclusione lavorativa dei disabili: basti dire che l'ultimo Rapporto presentato – due anni e mezzo fa – al Parlamento (in adempimento di precise prescrizioni normative) reca dati, peraltro poco granulari e accurati, risalenti al 2015: ciò ci dice che – ad onta di quanto molti ritengono – vanno ancora creati, in Italia, i presupposti stessi per una moderna ed efficace politica pubblica in questo settore;
    ma ciò che è più grave è il fatto che le finalità stesse della legge n. 68 del 1999 risultano sviate poiché la burocratizzazione degli uffici del collocamento speciale (che si limita a gestire attraverso automatismi una interminabile e indeterminata lista di «aventi diritto» in perenne attesa della chiamata) fa sì che i soggetti che poi producono, con mille incongruenze e diseguaglianze, l'effettivo incontro della domanda e dell'offerta siano altri – enti accreditati al lavoro, cooperative sociali, servizi sociosanitari – e non i pubblici uffici ai quali le famiglie di tanti giovani disabili si rivolgono;
    questo sarebbe in fondo un danno minore se il risultato finale fosse comunque coerente con le finalità della legge n. 68 del 1999, ma non è così poiché – a parte la perdurante evasione degli obblighi di assunzione da parte di imprese private ma anche di pubbliche amministrazioni – l'effetto più odioso di queste inefficienze consiste nel fatto che si crea una discriminazione ai danni di particolari categorie di giovani disabili (psichici, cognitivi, affetti da alcune malattie rare) che rimangono troppo spesso privi di ogni opportunità, mentre – in moltissimi casi – se adeguatamente presentati e «accompagnati» nel percorso di inserimento, sarebbero in grado di essere produttivi e quindi utili all'impresa, alla pubblica amministrazione (e quindi alla società) quanto e anche più di tantissimi soggetti pienamente «abili»;
    si tratta, quindi, di un enorme spreco di fattori produttivi (capitale umano) e di un invisibile e molecolare aumento del livello di sofferenza sociale poiché il lavoro rappresenterebbe quasi sempre – per moltissime persone disabili – un fattore impareggiabile di promozione sociale e addirittura di cura; non è l'assistenza ciò che essi chiedono ma esattamente il contrario: essere riconosciuti socialmente per ciò che essi possono e saprebbero fare;
    particolarmente importante è il «fattore tempo»: occorre evitare che il «giovane» disabile psichico, cognitivo o affetto da malattia rara invecchi nelle liste ex legge 68, superato ogni anno da disabili dotati di requisiti che spesso gli sono preclusi (esempio: figli a carico, esperienza lavorativa già maturata nel settore, superamento di prove selettive per lui proibitive, ecc.) e dando priorità alla condizione di inoccupazione (tipica dei giovani) e a quella di disoccupazione di lunga durata (superiore a 36 mesi);
    infine, in attesa – non di una «riforma», ma – di quei pochi, puntuali ritocchi ad una legislazione che rimane tuttora valida nel suo impianto e che andrebbe solo integrata per superare la sua inefficacia e i suoi effetti discriminatori verso determinate categorie di disabili, molto potrebbe essere fatto – anche a legislazione vigente – attraverso un'azione amministrativa illuminata, opportunamente indirizzata verso il conseguimento di concreti risultati di grande valore sociale, utilizzando a tal fine anche la potente leva della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare il giusto rilievo – in tutto l'ampio spettro della risposta alla grave crisi pandemica ed economica – al tema dell'inclusione lavorativa dei giovani disabili quale segno di vera riforma sociale ed economica, introducendo – con approccio pragmatico e orientato al risultato – in tutti gli atti attuativi delle misure vigenti finalizzate alla promozione dell'autosufficienza delle persone disabili e in quelli relativi alla ripresa delle assunzioni nella pubblica amministrazione, specifiche prescrizioni dedicate alla inclusione lavorativa prioritaria della categoria oggi maggiormente penalizzata: i giovani con invalidità superiore al 79 per cento, nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge no 34 del 2020 all'esame dell'Assemblea, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e versino in condizioni di inoccupazione o disoccupazione di lunga durata superiore a 36 mesi.
9/2500-AR/105. (Testo modificato nel corso della seduta) Germanà, Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Sgarbi.