• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02500-AR/1 ...    premesso che:     il provvedi memo all'esame contiene un complesso e articolato disegno di intendenti concernenti sia l'ambito fiscale, sia il sostegno del...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02500-AR/114presentato daGEBHARD Renatetesto presentato Mercoledì 8 luglio 2020 modificato Giovedì 9 luglio 2020, seduta n. 369

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedi memo all'esame contiene un complesso e articolato disegno di intendenti concernenti sia l'ambito fiscale, sia il sostegno del lavoro;
    la legge 30 dicembre 2020. n. 238. ha introdotto un'agevolazione fiscale volta ad incentrare il rientro dei lavoratori qualificati in Italia per contribuire allo sviluppo del Paese, prendendo un'imponibilità solo parziale del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa:
    tali incentivi, introdotti in un primo momento fino al 2013. sono poi stati prorogati fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 29, comma 16-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012. n. 14, e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 16. comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della succitata legge n. 238 del 2010. prevede la concessione dei benefici fiscali per «i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività»;
    alcune Direzioni territoriali dell'Agenzia delle entrate interpretavano le suddette disposizioni contrariamente al tenore letterale delle stesse e contrariamente agli atti esplicativi della Direzione Centrale Normativa della stessa Agenzia – nel senso che le agevolazioni non spetterebbero qualora il soggetto avesse mantenuto la residenza anagrafica in Italia durante il periodo di studio all'estero, oppure qualora venisse meno la continuità del periodo (di almeno 24 mesi) all'estero, anche nel caso in cui le interruzioni fossero assolutamente fisiologiche per il tipo di attività esercitata, come lo è nel caso dell'anno accademico che subisce delle interruzioni per sessioni d'esame e nei periodi estivi;
    di conseguenza, l'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione delle agevolazioni ai soggetti che rientravano in una delle due fattispecie predette, richiedendo il pagamento del maggiore debito di imposta assieme agli interessi maturati ed alle sanzioni irrogate;
    nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 l'Amministrazione finanziaria, riprendendo le argomentazioni delineate nella circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, ha puntualizzato «che la legge n. 238 del 2010, a differenza delle altre norme che introducono regimi fiscali di favore per le persone tisiche che trasferiscono la residenza in Italia, non menziona la residenza fiscale né l'articolo 2 del TUIR», cosicché «ciò che rileva ai fini dell'agevolazione è il requisito sostanziale dell'effettivo svolgimento all'estero dell'attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di dimostrare la presenza di tale requisito sostanziale la mancata iscrizione all'Aire (anagrafe della popolazione residente all'estero) non determina l'esclusione dal beneficio»;
    che il mantenimento della residenza anagrafica in Italia durante il periodo di lavoro o di studio) all'estero è irrilevante ai fini dell'agevolazione di cui alla legge n. 238 del 2010 viene rilevato costantemente anche dalle Commissioni tributarie nei giudizi che hanno ad oggetto i relativi avvisi di accertamento (ex multis, sentenza n. 3/2019. Comm. Trib. I Grado, Bolzano);
    in relazione all'altro motivo di contestazione delle agevolazioni, ovvero la mancata continuità del periodo di almeno 24 mesi all'estero, il Governo nella risposta all'interrogazione 5-11274 del 4 maggio 2017 ha precisato, richiamando sempre la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012. che «ciò che rileva ai fini dell'agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di dimostrare tale circostanza Pertanto in presenza dei suddetto requisito sostanziale, si ritiene che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludano l'accesso all'incentivo»;
    il fatto che alcune Direzioni territoriali dell'Agenzia delle entrate arrivino, disapplicando persino le circolari della Direzione Centrale Normativa, a vanificare i benefici riconosciuti da norme di legge non è solo controproducente ai fini del raggiungimento dello scopo delle stesse (nel caso specifico quello di rendere il Paese più attraente per lavoratori altamente qualificati), ma anche deleterio per il rapporto di collaborazione e buona fede che dovrebbe sussistere tra lo Stato e i suoi contribuenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire con il prossimo provvedimento utile, con norma di interpretazione autentica la portata delle disposizioni nei sensi delineati nelle premesse e come stabilita dagli emendamenti 128.03 e 128.04, presentati durante l'esame del presente decreto-legge nella Commissione di merito.
9/2500-AR/114. (Testo modificato nel corso della seduta) Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.