• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02500-AR/1 ...    premesso che:     l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02500-AR/167presentato daTERZONI Patriziatesto presentato Mercoledì 8 luglio 2020 modificato Giovedì 9 luglio 2020, seduta n. 369

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
    il comma 2 estende l'aliquota agevolata a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al comma 1;
    considerata l'importanza di incentivare in modo adeguato anche gli interventi per la bonifica degli edifici dall'amianto e gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche aumentando la detrazione attualmente prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   considerato che lo stesso meccanismo incentivante previsto dal comma 2 potrebbe essere opportunamente esteso agli interventi di sistemazione a verde degli edifici esistenti, e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   considerato che permangono dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità delle detrazioni nelle misure e modalità di cui al citato articolo 119 agli interventi di ristrutturazione ammessi al beneficio della detrazione fiscale ai sensi del decreto-legge n. 63 del 2013 per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non sia stata ancora dichiarata l'ultimazione dei lavori laddove comprensivi di uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici previsti dalla citata disposizione,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'esigenza di finanza pubblica, di estendere l'applicazione della detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici agli interventi per la bonifica degli edifici dall'amianto e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche aumentando al 110 per cento la detrazione attualmente prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) a valutare l'opportunità di chiarire, anche mediante circolare esplicativa, se le detrazioni nella misura e modalità di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame si applichino anche agli interventi di ristrutturazione ammessi al beneficio della detrazione fiscale per i quali alla data di entrata in vigore della citata disposizione non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori laddove comprensivi di uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici ivi previsti;
   c) a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a consentire che tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi previsti per la messa in sicurezza sismica degli edifici (cosiddetto Sismabonus, di cui all'articolo 16, commi 1-bis-1-sexies e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) rientrino anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno, qualora il proprietario dell'immobile dovesse temporaneamente lasciare l'abitazione per permettere i lavori di ristrutturazione;
   d) a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a prevedere che la detrazione prevista per la messa in sicurezza sismica degli edifici (cosiddetto Sismabonus, di cui all'articolo 16, commi 1-bis-1-sexies e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) venga estesa anche agli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dall'anno 2009, esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto per la ricostruzione o, in subordino in loro totale sostituzione, entro un ammontare massimo di spesa di 130 mila euro ad unità immobiliare.
9/2500-AR/167. Terzoni, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Parisse, Maurizio Cattoi, Sut, Zanichelli.