• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02500-AR/2 ... 9/2500-AR/227. Pastorino.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02500-AR/227presentato daPASTORINO Lucatesto diMercoledì 8 luglio 2020, seduta n. 368

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 124 prevede la riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    in particolare la disposizione citata prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021 che alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuali si applichi l'aliquota IVA del 5 per cento attraverso l'inserimento dei suddetti beni al nuovo numero 1-quater nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto e limitatamente al periodo che va dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 sugli stessi presidi viene applicata l'aliquota zero per cento, con dritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    la disposizione è adottata in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia. In tale contesto e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva attualmente in discussione in Consiglio che modifica la disciplina delle aliquote IVA per permettere a tutti gli Stati di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5 per cento e un'esenzione con diritto di detrazione dell'IVA versata a monte – in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati – la Commissione ha fatto presente che gli Stati per il periodo di emergenza sanitaria possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile in virtù della ratio alla base della disposizione contenuta all'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020, le misure necessarie per introdurre un credito di imposta volto a consentire il recupero dell'IVA non detraibile per suddetti beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale acquistati nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 (data in cui con delibera il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e il 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/2500-AR/227. Pastorino.