• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02500-AR/4 ... 9/2500-AR/404. Baratto.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02500-AR/404presentato daBARATTO Raffaeletesto diMercoledì 8 luglio 2020, seduta n. 368

   La Camera,

   premesso che:

    l'epidemia da COVID-19 ha avuto e minaccia di continuare avere un impatto dirompente sulle prospettive di sviluppo ed investimento, ponendo a serio rischio la sopravvivenza di migliaia di piccole e medie imprese italiane;

    il primo corollario economico dell'emergenza sanitaria è infatti, la ben nota crisi di liquidità che ha attinto significativamente le transazioni commerciali tra imprenditori incrinando drasticamente l'indice di fiducia che sostiene il sistema economico;

    il tasso di insoluti è esponenzialmente aumentato durante l'emergenza rischiando concretamente di innescare una spirale di inadempienze a catena con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo contenzioso;

    l'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 genera, inoltre, concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica; in tale contesto procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni;

    a fronte dell'allarme lanciato da più parti principalmente dalle categorie produttive, il Governo ha emanato misure di sostegno alle attività d'impresa ed al sistema produttivo colpito dall'epidemia da COVID-19 ed ha emanato il decreto 8 aprile 2020, n. 23, il cui articolo 10 è rivolto ad impedire il proliferare di istanze di fallimento nei confronti di imprenditori, il cui stato di insolvenza possa dipendere da fattori non distinguibili, con la dovuta certezza dall'attuale emergenza epidemiologica;

    tale obiettivo è raggiunto tramite l'improcedibilità dei ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020;

    a fronte del protrarsi della crisi in atto, quand'anche del suo probabile aggravarsi, appare necessario prorogare il termine originariamente fissato al 30 giugno 2020,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa normativa di competenza, che consenta la proroga del termine previsto all'articolo 10 del provvedimento in esame.
9/2500-AR/404. Baratto.