• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00662 (4-00662)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00662presentato daBATTILOCCHIO Alessandrotesto diMartedì 10 luglio 2018, seduta n. 23

   BATTILOCCHIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante ha appreso che le pensioni di circa 400-450 militari in servizio, arruolati prima del 25 giugno 1982 e il cui pensionamento è imminente, non beneficerebbero delle agevolazioni disposte dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 «testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» previsto per il personale militare. Ciò per il mancato riconoscimento per soli sette giorni del sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011, per un'erronea interpretazione della norma;

   l'entrata a regime del sistema contributivo ha dato luogo a pensioni caratterizzate da bassi tassi di sostituzione. Grande rilevanza per i soggetti interessati assume, quindi, il raggiungimento dei requisiti per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, che presuppone il possesso di un'anzianità contributiva di anni 18 al 31 dicembre 1995;

   sono diversi i casi di interpretazione restrittiva della norma che, partendo dall'abolizione dell'arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi (articolo 59, comma 1, lettera b), della legge n. 449 del 1997), hanno portato a negare il riconoscimento dei 18 anni anche ai soggetti che, a fine 1995, potevano vantare un'anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e oltre 15 giorni;

   tuttavia, in situazioni analoghe, l'arrotondamento a mese intero, non vietato dal diritto positivo, è stato ammesso dalla giurisprudenza contabile per l'accesso e per il calcolo della pensione, applicando oltre al «buon senso», quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 274 del 1991, a favore dei dipendenti degli enti locali (confronta Corte dei conti, sez. giur. Abruzzo, 46/2014) e, in aderenza a quanto disposto dalla circolare dell'Inpdap n. 14 del 16 marzo del 1998;

   la Corte dei conti, sezione Sardegna, nella sentenza n. 93 del 2014, ha accolto il ricorso di un ex appartenente all'Arma dei carabinieri che chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l'amministrazione;

   il collegio giudicante ha ritenuto che l'anzianità contributiva del ricorrente al 31 dicembre 1995 dovesse essere calcolata in conformità alle indicazioni contenute nella circolare dell'Inpdap sopra richiamata e, pertanto, dovesse «essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19)»;

   si sottolinea che il punto 6 della richiamata circolare dell'Inpdap ha chiarito che «dal tenore letterale della norma in esame [articolo 59, comma 1, lettera B), della legge n. 449 del 1997] si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'articolo 3 della legge n. 274 del 1991» che prevede che «il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore»;

   a seguito di detta pronuncia, l'Inps ha provveduto al ricalcolo e all'adeguamento della pensione nei confronti del sottoufficiale dell'Arma dei carabinieri –:

   se non si ritenga di dover assumere iniziative per dare precise indicazioni agli uffici competenti dell'Inps affinché sia riconosciuto l'arrotondamento a mese intero delle frazioni superiori a 15 giorni, onde tutelare le legittime aspettative del personale ed evitare defatiganti e costosi contenziosi in materia, che per l'interrogante avrebbero un sicuro esito negativo per l'Amministrazione, considerando che gli interessati già prevedono, se la loro situazione non verrà sanata d'ufficio, di rivolgersi alla giustizia amministrativa, appena posti in quiescenza.
(4-00662)