• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/04278 (5-04278)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04278presentato daFRATE Floratesto diMartedì 30 giugno 2020, seduta n. 363

   FRATE, VIZZINI, TRANO, BENEDETTI, ANGIOLA, APRILE e FIORAMONTI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 3813 dell'11 settembre 2013, ha riconosciuto l'illegittimità del decreto ministeriale n. 62 del 2011 nella parte in cui «non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 il diploma magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella II fascia»;

   sulla base di tale parere, la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 aprile 2015, n. 1973, ha riconosciuto il carattere abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'istituzione della laurea in scienza della formazione, in base all'articolo 53 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 e, a fronte dell'abrogazione di quest'ultimo, dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998;

   pertanto, il pronunciato carattere abilitante del diploma magistrale ha consentito una ricostruzione ex post della posizione dei docenti interessati, non dissimile da quella degli insegnanti a suo tempo inseriti nelle graduatorie permanenti e, all'atto della trasformazione delle stesse, nelle graduatorie ad esaurimento;

   tuttavia, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con la sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017, con enunciazione opposta e contraria, ha affermato che il solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Orientamento, questo, confermato e ribadito dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con due sentenze gemelle, nn. 4 e 5 del 2019. Di conseguenza, oltre 3 mila docenti già di ruolo con riserva sono stati «depennati» dalle graduatorie e hanno perso il ruolo con la trasformazione del contratto a tempo indeterminato in supplenza fino al 30 giugno 2020, in forza di quanto disposto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;

   si fa altresì presente che il requisito delle due annualità di servizio prestato presso le sole scuole statali, come richiesto dal decreto-legge n. 87 del 2018 («Decreto Dignità»), ha determinato l'esclusione ulteriore di questi docenti i quali – benché in ruolo con l'anno di prova superato o in corso (decreto ministeriale n. 850 del 2015, articolo 14) e pur avendo maturato annualità di servizio nelle scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000 – non hanno potuto partecipare alle procedure concorsuali;

   per tali docenti si prospetta, ad oggi, soltanto il licenziamento. Un vero dramma che stravolge la vita di migliaia di insegnanti che hanno svolto per anni il proprio lavoro e che oggi si vedono espulsi dal ciclo scolastico e – questo il sentire diffuso – abbandonati da quello Stato cui hanno dedicato la loro formazione e professionalità;

   meritano menzione, inoltre, la recente sentenza del tribunale di Pavia – con cui è stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro di una docente con diploma magistrale licenziata – e la recente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sulla questione del diritto all'inserimento nelle graduatorie dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, «depennati» dalle graduatorie ad esaurimento –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questa situazione e quali iniziative intenda assumere al riguardo per quanto di competenza.
(5-04278)