• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01730 ARRIGONI, MONTANI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che: l'articolo 36, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 1 dispone...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01730 presentata da PAOLO ARRIGONI
giovedì 25 giugno 2020, seduta n.235

ARRIGONI, MONTANI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:

l'articolo 36, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 1 dispone che, in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti ministeriali 6 agosto 2010 (III Conto energia), 5 maggio 2011 (IV Conto energia) e 5 luglio 2012 (V Conto energia) con il sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese previsto dalla legge finanziaria per il 2001 (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000), il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal successivo comma 2;

detto comma 2 prevede che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento, entro il 30 giugno 2020, di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;

tale previsione comporterà per gli operatori economici l'obbligo di versare ingenti somme di denaro in un momento di estrema difficoltà per l'intero sistema paese, in caso contrario, il GSE applicherà le decurtazioni degli incentivi, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

considerato che:

per anni è stata pacifica la cumulabilità dell'agevolazione «Tremonti ambiente» con il conto energia;

con un comunicato del 22 novembre 2017, il GSE ha affermato la non cumulabilità dei benefici della «Tremonti ambiente» con gli incentivi del III, IV e V conto energia (ossia i decreti ministeriali 6 agosto 2010; 5 maggio 2011; 5 luglio 2012), mentre ha affermato la cumulabilità con gli incentivi del I e II conto energia;

con le sentenze nn. 6784 e 6785/2019, il TAR Lazio ha annullato il comunicato del GSE e ha affermato la cumulabilità dei due benefici;

la giurisprudenza tributaria, infatti, afferma unanime la cumulabilità dei due benefici,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano assumere al fine di tutelare gli investimenti degli operatori del settore delle energie rinnovabili ed evitare che questi ultimi siano costretti a versare ingenti somme di denaro in un momento di estrema difficoltà per l'intero sistema paese.

(3-01730)