• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00664 (4-00664)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00664presentato daGOLINELLI Guglielmotesto diMartedì 10 luglio 2018, seduta n. 23

   GOLINELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la procedura di conversione della patente è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia;

   le patenti di guida rilasciate da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono equiparate alle patenti italiane e hanno validità fino alla scadenza del documento. Terminato il periodo di validità ci si deve rivolgere all'ufficio della Motorizzazione civile e richiedere la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita allo Stato emittente;

   per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall'acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l'abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l'Italia;

   ad oggi, gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia sono circa 25, ma fra questi non è compresa la Russia –:

   se siano in corso trattative preliminari con la Russia per sottoscrivere accordi di reciprocità volti a prevedere la possibilità di convertire la patente russa sul territorio italiano.
(4-00664)