• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02547/055    premesso che:     l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, riproduce in larga parte i contenuti degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, la cui...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02547/055presentato daBARONI Anna Lisatesto presentato Mercoledì 24 giugno 2020 modificato Giovedì 25 giugno 2020, seduta n. 362

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, riproduce in larga parte i contenuti degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, la cui abrogazione è prevista nel comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione (si rinvia al riguardo alla scheda relativa all'articolo 1 del disegno di legge di conversione);
    in particolare l'articolo stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute;
    il comma 4, il cui contenuto non è presente nell'articolo 2 del decreto-legge n. 29 del 2020 ma è stato introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sui provvedimenti provvisori di ammissione alla detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati dal magistrato di sorveglianza;
    nello specifico si prevede l'obbligo per il magistrato di sorveglianza che procede alla valutazione del provvedimento provvisorio, di trasmettere immediatamente al tribunale di sorveglianza, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione. Tali atti si aggiungono a quelli inviati dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli articoli 684, comma 2 del codice di procedura penale, e 47-ter, comma 1-quater, dell'ordinamento penitenziario;
    il procedimento delineato dalla disposizione citata non prevede che la rivalutazione debba svolgersi in udienza camerale partecipata che tuttavia appare il rito più adeguato alla tutela del diritto di difesa, tenuto conto della necessità di garantire spazi di interlocuzione agli interessati in ordine all'avvalersi delle condizioni che possono determinare il ripristino della detenzione in carcere,

impegna il Governo

a specificare, attraverso gli opportuni interventi normativi, che la rivalutazione dell'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute si svolga in udienza camerale al fine di assicurare il principio del contraddittorio.
9/2547/55. Anna Lisa Baroni.