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Atto a cui si riferisce:
C.5/04240 (5-04240)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04240

  Con il documento in esame gli Onorevoli fanno riferimento allo stralcio delle cosiddette «minicartelle» previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n.  119 del 2018 che dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitali, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'ordinanza 11187/202 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il cennato stralcio delle cd. mini-cartelle opera per singola partita e «non con riferimento all'ammontare della cartella».
  Tanto premesso, gli interroganti chiedono «se in quali termini il Governo intenda dare attuazione all'ordinanza della Cassazione provvedendo alla cancellazione delle cartelle di importo complessivo superiore ai mille euro ma contenenti singole partite inferiori ed a quanto ammonti tale stralcio in termini di gettito e di contribuenti coinvolti, nonché quali intendimenti il Governo abbia in merito al concepimento di una seconda pacificazione fiscale, ad iniziare con uno stralcio delle mini cartelle 2011/2015.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha disposto l'annullamento automatico (cosiddetto stralcio) dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto (24 ottobre 2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di dare attuazione alla richiamata ordinanza della Corte di Cassazione con cui si chiarisce che conformemente alla ratio del legislatore del 2018 «lo stralcio delle cd. mini-cartelle debba operare per singola partita, giova, peraltro, richiamare la circolare n. 2 del 2017 dell'Agenzia delle entrate emanata con riferimento alla prima definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (cui hanno fatto seguito le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 e all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018).
  Nel menzionato documento di prassi si precisa che «per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La «partita» costituisce dunque l'unità non frazionabile di riferimento per la definizione».
  Il singolo carico si identifica non con la cartella di pagamento ma con la singola partita di ruolo formata dall'ente creditore al fine di affidare all'Agente della riscossione la riscossione coattiva delle somme dovute dal contribuente sulla base di uno specifico presupposto (ad esempio liquidazione articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ed altre tipologie di attività di controllo).
  Tale affermazione appare, del resto, coerente anche con la circostanza che la cartella di pagamento, per sua natura, può contenere debiti relativi a diversi enti creditori e quindi diverse partite riferibili ad enti creditori diversi.
  Coerentemente con il contesto normativo e con la prassi indicata dall'Agenzia delle Entrate, l'Agente della riscossione – nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali – ha provveduto ad annullare le partite di importo non superiore a mille euro indipendentemente dall'inserimento in una cartella contenente la sola partita o più partite e dalla circostanza che in tale ultimo caso la cartella risultasse di importo superiore a mille euro.