• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/04198 (5-04198)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04198presentato daGADDA Maria Chiaratesto diGiovedì 18 giugno 2020, seduta n. 359

   GADDA. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito della istituzione degli albi pubblici delle professioni, è contemplata la professione di «tecnologo alimentare» a norma delle legge n. 59 del 1994, per la cui iscrizione agli albi regionali è previsto il possesso della laurea magistrale (5 anni) - classe di laurea LM 70 e LS 78;

   in tale ambito, il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», non prevede la figura del «tecnologo alimentare Junior» e altre professioni similari, determinando in questo modo una lacuna nel nostro ordinamento giuridico. L'istituzione di albi regionali con apposita sezione B permetterebbe, infatti, a tali professionalità, con il possesso della laurea triennale delle classi di laurea L26, L25, LGASTR e LM GASTR (di recente e ultima costituzione), l'esercizio di professioni innovative e un incremento sostanziale dell'occupazione giovanile;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 prevede, nel Titolo I e nei Capi I e II del Titolo II, che nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali siano istituite la sezione A e la sezione B, dove:

    agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale;

    la sezione B è ripartita nei seguenti settori:

     a) agronomo e forestale, a cui spetta il titolo di agronomo e forestale iunior;

     b) zoonomo, a cui spetta il titolo di zoonomo;

     c) biotecnologico agrario, a cui spetta il titolo di biotecnologo agrario;

   dopo aver elencato le «Attività professionali» di detto Albo (articolo 11), la citata normativa detta, agli articoli 12 e 13, le regole per gli «Esami di Stato» sia per la sezione A) sia per la sezione B);

   considerato il notevole tempo trascorso dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, oggi esiste un numero crescente di laureati triennali nelle classi di laurea L26, L25, LGASTR e LM GASTR. Si renderebbe, pertanto, necessaria, a parere della interrogante, una modifica del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, con l'istituzione di una sezione B, presso l'Ordine dei tecnologi alimentari, anche per i laureati nelle classi di insegnamento sopra menzionate. In assenza di una specifica sezione affine alle materie studiate durante il percorso di laurea, attualmente tali laureati trovano collocazione all'interno dell'Albo dei dottori agronomi e forestali e del Collegio degli agrotecnici, pur non avendo una preparazione in tali tematiche;

   quindi, l'istituzione dell'albo junior per le classi di laurea L26, L25, LGASTR e LM GASTR porterebbe al giusto riconoscimento della laurea anche attraverso un titolo professionale –:

   quali siano gli intendimenti del Governo e quali iniziative si intendano adottare al riguardo.
(5-04198)