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Atto a cui si riferisce:
S.4/03225 VESCOVI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: il cittadino italiano Ivan Marino,...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 066
all'Interrogazione 4-03225

Risposta. - Il minore, doppio cittadino, è nato a Jerevan (Armenia) il 5 agosto 2014 dal matrimonio del connazionale Ivan Marino con la cittadina armena, naturalizzata italiana, Lusine Minasyan. Nel dicembre 2015 il nucleo familiare ha deciso di lasciare l'Armenia e di stabilirsi in Italia, a Siena. Nel settembre 2018, in occasione di una vacanza nel proprio Paese di origine, la signora Minasyan ha trattenuto con sé il bambino non facendo più rientro nel nostro Paese.

Il 19 ottobre 2018 il signor Marino, assistito da propri legali di fiducia, ha presentato quindi istanza di rimpatrio del figlio all'ufficio delle autorità centrali armene presso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori. L'istanza è stata rigettata dai tribunali armeni in primo e secondo grado, in linea con le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'autorità centrale armena. Il signor Marino ha quindi presentato ricorso presso la locale Corte di cassazione. A causa della pandemia la Corte di cassazione armena ha ritenuto di pronunciarsi sulla sottrazione del minore in camera di consiglio, senza parti. Nelle scorse settimane ha rigettato definitivamente il ricorso del signor Marino. Come confermato anche dal vice ministro della giustizia al nostro ambasciatore a Jerevan, i ricorsi sul piano interno sono purtroppo esauriti. I giudici hanno infatti deciso che l'interesse principale del minore sia di rimanere in Armenia per non essere sradicato dall'ambiente in cui vive da anni.

In Italia, nell'ambito del giudizio di separazione coniugale, il Tribunale di Siena ha disposto l'affido esclusivo del minore al padre. Il minore non risulta irreperibile e, a quanto riferito dall'ambasciata italiana a Jerevan, il connazionale è riuscito a incontrare il figlio in occasione dei suoi frequenti soggiorni in Armenia, almeno prima dell'insorgere della pandemia da COVID-19.

Per ciò che concerne le azioni di competenza della Farnesina, l'ambasciata d'Italia a Jerevan, in stretto raccordo con gli uffici del Ministero, segue il caso con la massima attenzione sin dal suo insorgere, adoperandosi per fornire al signor Marino ogni possibile assistenza, mantenendo contatti con lo stesso e con i suoi legali, intervenendo presso le competenti autorità locali e sostenendo l'azione svolta dalla nostra autorità centrale ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980.

L'ambasciata ha operato in piena sintonia con il legale armeno del signor Marino, mantenendo aperto ogni canale di comunicazione con il nostro connazionale e restando allo stesso tempo in contatto con la madre del minore, nell'interesse di quest'ultimo. In particolare, tra novembre 2019 e gennaio 2020 l'ambasciatore a Jerevan prima e il segretario generale della Farnesina poi, nel corso di consultazioni bilaterali tenutesi nella capitale armena, hanno sensibilizzato sul caso il vice ministro degli esteri Avet Adonts. Il 30 aprile, inoltre, il ministro Di Maio ha affrontato l'argomento in un colloquio telefonico con il suo omologo armeno, Zorab Mnatsakanyan. L'ambasciatore a Jerevan è infine intervenuto nel mese di maggio in due occasioni, sensibilizzando (a distanza, visto lo stato di emergenza in cui si trova il Paese, al momento prorogato fino al prossimo 13 giugno) il vice ministro degli esteri Adonts e i suoi più diretti collaboratori.

Per ciò che concerne gli aspetti di tipo giuridico-processuale di competenza del Ministero della giustizia, l'autorità centrale ha tempestivamente intrapreso tutte le iniziative utili a far valere le ragioni del nostro connazionale, iniziative sinora disattese con provvedimenti giudiziali sindacabili, per loro natura, soltanto in ambito processuale. L'ufficio competente ha infatti prontamente rivolto all'omologo ufficio armeno tutte le contestazioni sollevate dai difensori italiano e armeno del signor Marino sull'illegittimità di alcuni atti processuali, giudicati lesivi dei diritti di difesa del connazionale. L'autorità armena, invitata a giustificare il proprio operato e illustrare quello dei giudici assegnatari della controversia, ha rivendicato l'assoluta rispondenza di tale condotta alla legislazione straniera di riferimento.

In particolare, il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità italiano ha espresso le proprie perplessità sull'opportunità di effettuare valutazioni specialistiche, rivelatesi poi determinanti ai fini della decisione della lite, su un bambino di soli 4 anni. L'autorità centrale armena ha replicato che lo svolgimento di un'indagine peritale psicologica sul minore in tenera età, disposto dal giudice di primo grado dando incarico a un esperto che sarebbe stato suggerito dal genitore responsabile della sottrazione, è stato reputato indispensabile per procedere all'istruzione della causa di rimpatrio.

La selezione del criterio applicato per individuare il consulente tecnico di ufficio, sulla cui adombrata inaffidabilità non è possibile formulare considerazioni di sorta, costituisce esercizio delle prerogative discrezionali riservate in via esclusiva al tribunale armeno. Appare ragionevole presumere che il tribunale abbia designato il proprio ausiliario dopo aver ravvisato i presupposti per ricorrere all'opera del perito e verificato il possesso dei requisiti dì preparazione e imparzialità in capo al professionista prescelto, comunque nell'ambito del contraddittorio tra le parti e in conformità ai principi basilari di diritto processuale universalmente riconosciuti. L'autorità centrale armena ha inoltre dichiarato per iscritto di avere costantemente informato l'istante di ogni atto emesso nel corso dei processi. È utile ricordare che la legge armena attribuisce all'autorità centrale anche un'autonoma funzione consultiva che le impone di esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla fondatezza della pretesa giudiziale di rimpatrio. Nel caso in esame, come già anticipato, l'autorità centrale ha proposto il rigetto dell'istanza del nostro connazionale, poi deliberata dal tribunale alla luce delle risultanze istruttorie acquisite.

L'art. 7 della Convenzione de L'Aja pone a carico delle autorità centrali l'obbligo di assicurare una generica cooperazione reciproca per l'applicazione e il conseguimento degli obiettivi della convenzione, ma non impone di comunicare all'autorità centrale richiedente né le date di udienza né le pronunce interlocutorie e decisorie adottate dai giudici dei Paesi di rifugio. Non si rinvengono quindi gli estremi obiettivi delle "ripetute violazioni" dell'autorità centrale armena cui viene fatto riferimento nell'interrogazione. L'istante ha partecipato tramite il proprio difensore nella veste di parte attrice ritualmente costituita in ognuno dei gradi del giudizio di rimpatrio, sul cui andamento ed esito nessun organo amministrativo è abilitato ad interferire.

Il Governo continuerà a prestare al signor Marino la sua massima assistenza tramite l'ambasciata a Jerevan e l'autorità centrale competente.

MERLO RICARDO ANTONIO Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

03/06/2020