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Atto a cui si riferisce:
S.4/03323 FAZZOLARI, CALANDRINI, LA PIETRA, RAUTI, DE BERTOLDI, URSO, ZAFFINI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che: pervengono all'interrogante, da...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 066
all'Interrogazione 4-03323

Risposta. - Il titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 disciplina gli atti dello stato civile formati all'estero. L'art. 15, rubricato "dichiarazioni rese all'estero", disciplina gli atti di nascita di cittadini italiani nati all'estero, stabilendo che "le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'Autorità consolare" oppure "secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle Autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa". Normalmente, la dichiarazione di nascita viene resa alle autorità competenti dello Stato estero in quanto l'atto dì nascita è previsto dall'ordinamento straniero. In tali casi, prosegue l'articolo 15, "copia dell'atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'Autorità diplomatica o consolare". L'ufficio consolare ha dunque il compito di trasmettere, senza indugio, al Comune italiano l'atto di stato civile straniero formalmente valido presentatogli dal dichiarante e non già di registrare l'evento nascita. La dichiarazione dell'evento nascita che coinvolga il figlio di un cittadino italiano e avvenga all'estero, infatti, è effettuata dalle autorità dello Stato estero del luogo in cui è avvenuto il parto. Parimenti, gli uffici di stato civile dei Comuni italiani sono competenti per la registrazione delle nascite dei cittadini stranieri che avvengano in territorio italiano.

L'art. 30, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che il termine per rendere la dichiarazione di nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto è di 10 giorni dalla data di nascita: tale termine, peraltro, si applica alle sole nascite avvenute in territorio italiano, non anche a quelle avvenute all'estero. Per queste ultime, dunque, le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero sono soggette al termine dei 30 giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Nonostante la situazione di emergenza sanitaria mondiale dovuta al COVID-19, le rappresentanze diplomatiche e consolari assicurano, anche in modalità di smart working, con i comprensibili limiti del caso, la trasmissione degli atti di stato civile (inclusi gli atti di nascita) che siano stati registrati presso gli uffici dì stato civile stranieri ai Comuni italiani entro i termini di legge.

A testimonianza del costante sforzo per l'erogazione continuativa dei servizi consolari essenziali, si forniscono i dati relativi al primo quadrimestre del 2020 durante il quale sono stati trasmessi ai Comuni per la trascrizione 37.428 atti di nascita. Questo dato testimonia una sostanziale tenuta delle attività di trasmissione degli atti di nascita, a fronte delle enormi restrizioni e difficoltà operative delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero legate al diffondersi del COVID-19 nel mondo. In alcuni Stati stranieri, particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, sono state invece riscontrate delle difficoltà da parte di alcuni genitori ad ottenere in tempi brevi l'atto di nascita dei propri bambini, necessario per la successiva trascrizione da parte delle autorità diplomatico-consolari italiane.

Premesso ciò, si assicura che le nostre rappresentanze diplomatico-consolari sono sempre rimaste operative, anche nei Paesi a maggiore diffusione dei contagio ed anche quando, in alcuni specifici casi, a seguito di positività accertata o sospetta al coronavirus di personale in servizio, le strutture delle sedi sono state temporaneamente sgomberate e sanificate: tali operazioni sono infatti avvenute senza alcuna interruzione degli interventi di assistenza consolare emergenziale, soprattutto di quelli legati al rientro dei connazionali dall'estero.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza sanitaria del personale in servizio unitamente a quella dei connazionali e degli utenti che si avvalgono dei servizi della rete diplomatico-consolare, ed a seguito di apposita valutazione della situazione in loco, la rete diplomatico-consolare ha riorganizzato l'attività lavorativa in modo flessibile, anche attraverso il lavoro da remoto, e ha disposto la ricezione del pubblico su appuntamento e previa valutazione delle ragioni di necessità, urgenza e dell'essenzialità del servizio richiesto. In questo modo, si è potuto garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, dell'insieme delle attività indifferibili e degli interventi prioritari e urgenti a favore dei connazionali, contemperandoli con la protezione del personale dai rischi di contagio.

MERLO RICARDO ANTONIO Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

29/05/2020