• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/05965 (4-05965)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05965presentato daCONTE Federicotesto diMercoledì 10 giugno 2020, seduta n. 354

   CONTE. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 240 del 2010 prevede che la figura di ricercatore a tempo indeterminato (Rti) divenga una figura ad esaurimento, sostituita da ricercatori a tempo determinato di tipo A (Rtda, contratti di durata triennale con una sola eventuale proroga biennale) e ricercatori a tempo determinato di tipo B (Rtdb, contratto esclusivamente triennale), per i quali ultimi, se in possesso di un'abilitazione scientifica nazionale (Asn), è prevista una valutazione da parte dell'università di appartenenza che, nel caso positiva, consente il passaggio diretto a professore di seconda fascia (associato);

   i Rti possono proseguire nella carriera secondo una procedura prevista dall'articolo 24, comma 6, che prevedeva per i primi sei anni una procedura valutativa (del tutto simile a quella prevista per i Rtdb) e successivamente un misto di procedure valutative e comparative (concorsi aperti a tutti gli abilitati nel settore);

   al fine di procedere all'assorbimento di tutti i Rti il Governo ha provveduto a un primo «Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale», che finanzia la progressione di carriera sia con procedure valutative sia comparative;

   l'interpretazione che è stata data è che tale piano sia ad esclusivo beneficio di quei Rti in possesso di abilitazione nello stesso settore scientifico disciplinare (Ssd) nel quale sono incardinati o, eventualmente, nel macrosettore concorsuale che li ricomprende;

   secondo tale interpretazione il Rti incardinato in un Ssd, in possesso di un'Asn in un macro settore concorsuale diverso, non rientrerebbe in quanto previsto dal «piano straordinario» e la sua eventuale progressione di carriera potrebbe avvenire solo a seguito di un concorso con prova comparativa (aperto a tutti gli abilitati nel macrosettore concorsuale) per l'espletamento del quale il dipartimento che intende chiamare deve impegnare per intero il coefficiente di 0,7 punti organico (PO) dalla propria dotazione ordinaria di punti organico;

   nessuna delle norme citate prevede che il Rti debba conseguire l'Asn nel proprio settore di incardinamento, ovvero nel macrosettore concorsuale, parlando solo di Rti in possesso di Asn;

   si evidenzia che la figura a esaurimento del Rti ha alle spalle una procedura concorsuale nazionale con due prove scritte e una orale, oltre che una valutazione della produzione scientifica; nella maggioranza dei casi tiene regolarmente corsi di insegnamento curricolari per un massimo di 120 ore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad esso è attribuito il titolo di professore aggregato; inoltre, è stato sottoposto a verifiche triennali di valutazione dell'attività di didattica e di ricerca ed è fatto esplicito divieto ai Rti di partecipare a concorsi per Rtdb (articolo 24, comma 2, lettera b), della legge n. 240 del 2010);

   si vuole evidenziare, cioè, che in generale il percorso professionale del Rti è assolutamente identico a quello del Rtdb, ma molto più complesso nel suo svolgersi e che, dall'approvazione della legge n. 240 del 2010, risulta mortificato da scelte ad avviso dell'interrogante assolutamente discriminatorie;

   la condizione dei Rti con Asn su macrosettore concorsuale differente dal Ssd di incardinamento è vieppiù discriminatoria, poiché – se fosse corretta l'interpretazione che viene data delle norme – non si terrebbe in alcun conto dei naturali processi di evoluzione nella formazione scientifica e professionale dei Rti, condannati ad essere ancorati a una visione riduttiva e asfittica della ricerca e della cultura –:

   se il Governo intenda adottare iniziative per riconoscere pari dignità scientifica e professionale ai ricercatori a tempo indeterminato (Rti), equiparandoli del tutto ai ricercatori a tempo determinato di tipo B nelle procedure di progressione di carriera (procedure concorsuali di tipo valutativo), nonché per riconoscere pari dignità ai Rti con abilitazione scientifica differente dal settore scientifico disciplinare di incardinamento.
(4-05965)