• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/05763 (4-05763)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05763presentato daGIANNONE Veronicatesto diMercoledì 20 maggio 2020, seduta n. 343

   GIANNONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 83, comma 7-bis, del decreto-legge «Cura Italia», recentemente approvato dalle Camere stabilisce che: «Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente»;

   secondo quanto riportato da unionesarda.it, una bambina di 4 anni, figlia di una giovane donna sarda, non solo vive separata dalla madre da ormai due anni, essendo stata assegnata al padre dopo la separazione dei coniugi, ma per effetto della pandemia non incontra la madre né può vederla via skype da tre mesi. I servizi sociali della località dove la bimba vive nella casa paterna, si legge, non hanno provveduto a favorire, almeno attraverso le videochiamate, la partecipazione attiva della madre al processo di crescita affettiva della bambina, privando così di fatto la madre del diritto alla genitorialità;

   l'articolo di stampa riporta l'appello di una ex consigliera regionale esponente dell'associazione «Socialismo diritti riforme» (Sde). È inconcepibile che una creatura di appena 4 anni possa subire – si sottolinea nel testo – una lesione del diritto di godere dell'affetto della madre, peraltro incensurata e mai sottoposta ad alcun provvedimento amministrativo o penale, per l'insorgere del COVID-19;

   appare evidente, infatti, che il protrarsi nel tempo dell'impossibilità di vedere la bambina e trascorrere del tempo con lei, seppure in un ambiente protetto, e non consentire alla bimba di vedere la mamma, almeno via skype o con videochiamate, rischia di avere delle ripercussioni negative sul suo sviluppo psicoaffettivo;

   è appena il caso di ricordare che l'Italia su questo tema venne condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2013. Anche un genitore detenuto non decade automaticamente dalla responsabilità genitoriale. Insomma, non esistono elementi tali – conclude l'esponente di Sdr – per impedire alla bambina di vedere la mamma;

   l'eccezionalità della pandemia non giustifica il mancato rispetto di un principio cardine della Costituzione, ossia quello che garantisce ai figli un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore con cui non vivono. Principio confermato dall'articolo sopra citato, che garantisce gli incontri da remoto per tutti i minori, escludendoli solo in casi di assoluta impossibilità –:

   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza, anche normative, intenda adottare affinché venga garantita la continuità dei rapporti genitori figli, nell'interesse primario del minore, favorendo interpretazioni che evitino situazioni difficilmente compatibili, ad avviso dell'interrogante, con il quadro costituzionale.
(4-05763)