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Atto a cui si riferisce:
C.5/03968 (5-03968)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-03968

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  il quadro normativo attuale prevede l'ammissione al voto domiciliare solo per determinate, particolari categorie di elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile», anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico organizzati dai comuni per consentire agli elettori con handicap di raggiungere il seggio elettorale.
  Il voto domiciliare è previsto, inoltre, per gli elettori «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
  In questi casi, opera un seggio distaccato – il cosiddetto seggio volante – formato da 3 dei 6 componenti del seggio ordinario competente per territorio, che si recano presso il domicilio dell'elettore.
  In tale contesto va rilevato che «in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza.
  Il provvedimento ha disposto misure di carattere straordinario e urgente, volte a fronteggiare e contenere possibili situazioni di rischio per la collettività che hanno inciso necessariamente sull'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti a tutela del preminente diritto alla salute pubblica.
  Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini posti in quarantena, quindi, non può prescindersi dalle valutazioni dei competenti organismi sanitari e dalle vigenti disposizioni finalizzate a contenere la diffusione del virus Covid-19, soprattutto mediante la limitazione dei contatti interpersonali.
  Si tratta, infatti, di una categoria di elettori «a rischio» proprio per il possibile pericolo di contagio cui sarebbero esposti i componenti del cosiddetto seggio volante.
  Allo stato, dunque, va evidenziato che l'ipotesi prospettata dagli interroganti implica ulteriori oneri organizzativi ed economici a carico dei comuni cui compete l'allestimento e la funzionalità dei seggi elettorali.
  Ciò potrebbe comportare possibili difficoltà a trovare disponibilità da parte dei componenti dei seggi a entrare in contatto con gli elettori in quarantena, considerato l'obbligo del distanziamento sociale e il comprensibile timore di contagio.
  Inoltre, i comuni dovrebbero fornire ai 3 componenti del seggio volante i dispositivi di protezione individuale adeguati alla situazione e mezzi per spostarsi di capienza idonea per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale.
  Sempre a carico dei comuni graverebbero le conseguenti e indispensabili misure di igienizzazione e sanificazione delle sezioni elettorali al rientro dei componenti del seggio volante.
  Le operazioni che ho appena citato dovrebbero, altresì, essere ripetute tutte le volte in cui si raccoglie un voto domiciliare, tenuto conto dell'elevato rischio di trasmissibilità del contagio.
  Per quanto attiene, infine, alla finestra temporale attualmente prevista per la domanda di ammissione al voto domiciliare, ovvero il periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, ricordo che trattasi di un termine ordinatorio e quindi i comuni possono decidere di accogliere le domande anche in un momento successivo, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.
  Concludo assicurando che, ferma restando l'evoluzione al momento non prevedibile della situazione emergenziale determinata dalla pandemia in atto, derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Ministero dell'interno valuterà tutte le misure necessarie a bilanciare l'esercizio di due diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione ovvero il diritto di voto (anche per gli elettori posti in quarantena) e il diritto alla salute della collettività.