• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00066 VITALI, MALAN, DAL MAS, RIZZOTTI, GALLIANI, GALLONE, BARBONI, MASINI, MALLEGNI, MOLES, MODENA, PAPATHEU, BERARDI, CALIENDO, PAGANO, ROSSI, MINUTO, GIRO, CARBONE, BINETTI, FERRO, PICHETTO...



Atto Senato

Interpellanza 2-00066 presentata da LUIGI VITALI
martedì 12 maggio 2020, seduta n.216

VITALI, MALAN, DAL MAS, RIZZOTTI, GALLIANI, GALLONE, BARBONI, MASINI, MALLEGNI, MOLES, MODENA, PAPATHEU, BERARDI, CALIENDO, PAGANO, ROSSI, MINUTO, GIRO, CARBONE, BINETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, CALIGIURI, DE POLI, SICLARI, PEROSINO, BERUTTI, SCHIFANI, FLORIS, MESSINA Alfredo, LONARDO, MANGIALAVORI, SACCONE, CANGINI, PAROLI, TESTOR, FANTETTI, AIMI, DE SIANO, GIAMMANCO, TOFFANIN, CESARO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha disposto all'articolo 83 nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;

il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, prolunga dal 30 giugno fino al 31 luglio 2020 la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari, che prenderà avvio il prossimo 12 maggio, quando verranno meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali;

inoltre, il provvedimento integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate e specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero;

la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 28, al pari della lettera i), interviene sul comma 6 del citato art. 83 del decreto-legge n. 18, che demanda ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie. Il decreto-legge prevede che tali misure organizzative debbano essere introdotte e rispettate a partire dal 12 maggio e fino al 31 luglio 2020;

il citato comma 6 dispone che "i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti";

con circolare 2 maggio 2020, avente ad oggetto "prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e prime direttive per l'avvio della c.d. fase 2", il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi ha fornito alcune indicazioni finalizzate a supportare l'avvio della "fase 2" dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici giudiziari;

di conseguenza, alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 28, dal 12 maggio al 31 luglio 2020 è individuato un lasso temporale di graduale ripresa dell'attività degli uffici giudiziari, durante il quale i capi degli uffici medesimi dovranno adottare le misure organizzative nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie indicate dal Governo;

come specificato nella circolare, l'articolo 83 citato dispone che "l'attività giurisdizionale in ripresa dal 12 maggio p.v. al 31 luglio, si basi sulle linee guida demandate ai Capi degli uffici, sulla base di verifiche e di intese con l'autorità sanitaria locale competente e le istituzioni locali, in primis i consigli dell'ordine degli avvocati";

non sfugge come la previsione di differenti indicazioni tra nel le sedi regionali, talvolta più restrittive rispetto a quelle nazionali, anche sulla base della diversificazione territoriale del contagio che impone ancora particolari misure organizzative volte al contenimento dell'afflusso delle persone e precauzioni igienico-sanitarie, stia alimentando un'eccessiva eterogeneità nella ripresa dell'attività sul territorio nazionale, che disorienta e di fatto la paralizza;

è indiscutibile il diritto dei funzionari e impiegati di lavorare in sicurezza, con accessi limitati di pubblico ed è altrettanto indiscutibile che le cancellerie prive di personale impediscono non tanto la normale ripresa dell'attività, ma qualsiasi tipo di attività: verifica, controlli, depositi, eccetera;

è noto che la gran parte delle esperienze del lavoro da remoto dei cancellieri dimostri l'impossibilità di accedere ai fascicoli di ufficio, considerato che lo smart working giudiziario consente solo attività residuali, non essendo possibile il collegamento da postazioni esterne ai fascicoli, ai registri e al sistema delle comunicazioni tramite PEC, come peraltro denunciato anche dall'Unione delle camere penali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere iniziative volte ad omogenizzare su tutto il territorio nazionale la disciplina concernente l'organizzazione giudiziaria in vista di una ripartenza che rispetti tutti i protocolli di sicurezza ma che sia celere e certa, per non pregiudicare da un lato i diritti dei cittadini, dall'altro le prerogative professionali degli avvocati;

se non ritenga che lasciare alla discrezione dei capi degli uffici giudiziari l'organizzazione delle udienze previste tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 possa creare una situazione per cui le varie sedi dislocate sul territorio nazionale adottino misure diverse tra loro creando una giustizia a più velocità, con possibile nocumento del diritto di difesa;

se non ritenga che le disposizioni organizzative adottate possano comportare una dilatazione dei tempi che si rifletterà sulla gestione delle udienze a partire da settembre e quindi sull'efficacia dell'intero sistema giustizia.

(2-00066 p. a.)