• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/02447-A/101    premesso che:     il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, all'articolo 1, comma 2, lettera cc) la sospensione dei «servizi» nelle strutture semiresidenziali e...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02447-A/101presentato daGIANNONE Veronicatesto diMartedì 12 maggio 2020, seduta n. 338

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, all'articolo 1, comma 2, lettera cc) la sospensione dei «servizi» nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica;
    le basi normative nazionali riferite alle prestazioni residenziali e semiresidenziali sono relativamente modeste e generiche. Tuttavia sulla base di questi indirizzi generali, le strutture residenziali sanitarie hanno avuto in Italia un rapido sviluppo nel corso degli ultimi anni;
    una stima precisa però è fortemente condizionata dalle diverse modalità di classificazione di queste strutture che le singole Regioni hanno adottato. Si dà atto infatti che la denominazione corrente di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) ha assunto nelle singole Regioni significati diversi, con confini spesso mal definiti rispetto a Case di Riposo, Case Protette, Residenze Protette, Istituti di Riabilitazione Geriatrica, lungodegenze Riabilitative;
    se l'esatta classificazione delle strutture è molto incerta, i dati sulle prestazioni erogate sono praticamente inesistenti, in assenza di un flusso informativo nazionale che consenta di rilevare l'episodio di ricovero;
    in relazione al generico riferimento previsto nel testo in esame, alla sospensione dei servìzi nelle strutture, non è chiaro comprendere di quali prestazioni si tratti;
    se ci atteniamo alla definizione normativa di prestazioni residenziali e semiresidenziali, ne deduciamo che la sospensione dovrebbe riguardare tutto il complesso di procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili, o non del tutto assistibili, a domicilio all'interno di idonei «nuclei» accreditati per la specifica funzione;
    parliamo di servizi che riguardano l'igiene personale, l'alimentazione, attività espressive, attività mediche, riabilitative, didattiche e produttive, attività domestiche e di supporto alla comunità, attività volte a promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale;
    tutte queste attività comportano l'utilizzo di un équipe di lavoro multiprofessionale composta da operatori di assistenza, educatori, infermieri, psicologi e medici;
    viene da sé che se è possibile, anche se non auspicabile, sospendere un servizio relativo ad attività creative, didattiche, certamente sussistono notevoli dubbi circa la legittimità della sospensione di servizi medici, psicologici o che riguardano la riabilitazione motoria e o infermieristici;
    pertanto risulta necessario definire in modo univoco e non interpretabile, quali servizi si intendano sospendere e quali invece si intendano garantire. Sia per tutelare i fruitori di tali servizi sia per tutelare le diverse professionalità impiegate nel settore,

impegna il Governo:

   a chiarire mediante i mezzi che riterrà più idonei, quali servizi dovranno essere sospesi ai sensi del nuovo provvedimento all'esame dell'Aula;

   a non sospendere tutti quei servizi che riguardano attività in cui la continuità rappresenta elemento essenziale del servizio stesso, tra questi i servizi alla persona, i servizi medico-infermieristici e fisioterapici, i servizi di assistenza psicologica.
9/2447-A/101. Giannone, Benedetti.