• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/05421 (4-05421)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05421presentato daOCCHIONERO Giuseppinatesto diMercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332

   OCCHIONERO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, per un verso, non contiene alcun esplicito divieto in ordine alla possibilità di effettuare spostamenti per raggiungere le seconde case, ovunque collocate (nel medesimo comune o regione di residenza, ovvero in regione diversa), come invece era previsto all'interno del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020; per altro verso, però, neppure contempla la tipologia di spostamenti in parola fra quelli autorizzati o fra le motivazioni adducibili in sede di autocertificazione;

   di fronte al silenzio del testo, che lascia dal punto di vista ermeneutico sostanzialmente impregiudicate le due opzioni, il Ministro interrogato ha rilasciato un'intervista a la trasmissione «La vita in diretta», in cui ha chiarito come: «nell'ambito di questo dpcm non è possibile raggiungere le seconde case [...] tranne mi sembra di aver capito ci sia qualche presidente di Regione che lo sta ipotizzando»;

   in senso analogo per la soluzione negativa, è anche la risposta ad un'apposita FAQ sul sito del Ministero della salute, aggiornata al nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in cui si legge: «in base alle disposizioni attualmente in vigore, sull'intero territorio nazionale, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza»;

   a livello regionale, come prefigurato dal Ministro interrogato, le singole realtà, tramite ordinanze dei rispettivi presidenti, si stanno organizzando alla luce di orientamenti piuttosto diversi: ad esempio, il Veneto ha ammesso lo spostamento individuale nella regione per raggiungere le seconde case di proprietà o le barche ormeggiate fuori del comune di residenza per manutenzione e riparazioni; la Puglia ha fatto altrettanto, per motivi di manutenzione delle seconde case, a decorrere dal 4 maggio 2020. Altre regioni, invece, si sono attestate su posizioni opposte;

   ad ogni evidenza, la situazione d'incertezza non è compatibile con il rango dei diritti e delle libertà costituzionali dei cittadini che qui vengono limitati: il divieto di raggiungere le seconde case dovrebbe essere previsto da una fonte di rango primario, e comunque in termini espliciti, non certo tramite dichiarazioni in trasmissione o Faq prive di qualunque rilievo normativo;

   appare censurabile, ove l'ipotesi del divieto assoluto fosse confermata, l'assenza di ogni distinzione fra case collocate nel medesimo comune o regione di residenza, e case collocate in altre regioni: i principi di ragionevolezza e proporzionalità renderebbero quantomeno doverosa una graduazione, data l'evidente disomogeneità del rischio di propagazione del contagio;

   si tratta, secondo l'interrogante di riserve sulla «geopardizzaztone» della disciplina, lasciata senza alcuna direttiva alla piena disponibilità delle regioni, libere così di procedere in ordine sparso. Considerando che si assegna così il potere alle regioni d'interferire sugli spostamenti fra regioni diverse – aspetto che ex articolo 120 della Costituzione esula dalle loro competenze – là dove il divieto o la possibilità di raggiungere seconde case sia accordata a soggetti che risiedono in regioni diverse, così creando una sicura antinomia –:

   se il Governo intenda fornire tutti i chiarimenti necessari e opportuni, circa l'effettiva sussistenza, nell'ambito del decreto di cui in premessa, del divieto di spostamenti per raggiungere le seconde case;

   se il Governo intenda offrire delucidazioni circa l'esatta estensione dell'eventuale divieto e delle ragioni che lo giustificano;

   se il Governo intenda precisare se ed entro quali margini le regioni possano derogare all'eventuale divieto.
(4-05421)