• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/02463/186    premesso che:     l'articolo 119 prevede alcune misure di sostegno per i magistrati onorari, di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/186presentato daSCUTELLÀ Elisatesto diGiovedì 23 aprile 2020, seduta n. 330

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 119 prevede alcune misure di sostegno per i magistrati onorari, di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    l'entità del contributo è stabilita in 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrata al periodo di effettiva sospensione di cui all'articolo 83;
    tuttavia, appare evidente che nell'alveo della magistratura onoraria esistono ancora delle discriminazioni di base da un punto di vista economico che rischiano di produrre, nonostante il suddetto contributo, un'ulteriore disparità nella categoria;
    occorre sottolineare che molti magistrati onorari svolgono esclusivamente le funzioni attualmente ricoperte, avendo rinunziato da tempo allo svolgimento contestuale di altre attività (come pure potrebbero fare ex lege) per l'elevato senso di responsabilità nell'esercizio dell'incarico loro assegnato;
    infatti, mentre per i giudici di pace e i vice procuratori onorari viene previsto, nella corresponsione delle indennità relative al servizio prestato, oltre alla partecipazione alle udienze anche il pagamento delle attività fuori udienza, tale possibilità è attualmente negata ai giudici onorari di tribunale che, pure al pari dei loro colleghi, svolgono un'attività di altissima responsabilità e di elevato profilo tecnico e giuridico, sostenendo le difficoltà derivanti dalla carenza di organico della magistratura ordinaria;
    pertanto, si profila opportuno ed indispensabile colmare questa disparità, attraverso la previsione, nei successivi provvedimenti che verranno adottati per sostenere la crisi economica in atto, di una sostanziale equiparazione del trattamento economico di base della categoria, al fine di attribuire il medesimo peso, per tutte le figure della magistratura onoraria, al contributo previsto dal citato articolo 119,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di applicare ai giudici onorari di tribunale lo stesso trattamento economico previsto ab initio per i giudici di pace, nonché per i vice procuratori onorari dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, prevedendo anche per gli stessi GOT il pagamento di ogni altra attività svolta fuori udienza, incluso ogni provvedimento decisorio e definitorio dei procedimenti dagli stessi trattati.
9/2463/186. Scutellà, Dori, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti.