• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02463/199    premesso che:     il decreto-legge in esame reca misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/199presentato daPAXIA Maria Lauratesto diGiovedì 23 aprile 2020, seduta n. 330

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il Titolo V del provvedimento, tra le ulteriori disposizioni reca all'articolo 72-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – quelle finalizzate alla sospensione del pagamento delle utenze fino al 30 aprile 2020 nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del DPCM del 1o marzo 2020;
    in particolare, il citato articolo 72-bis, al comma 2, secondo periodo, per ciò che concerne il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, dispone che lo stesso avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione;
    il canone di abbonamento alla televisione ordinario è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo nell'ambito familiare (abitazione privata);
    anche i residenti all'estero devono pagare il canone se detengono un'abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo;
    devono, altresì, pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto;
    nel caso del canone speciale la proroga interessa la seconda rata trimestrale il cui pagamento è differito al 30 giugno 2020;
    la normativa vigente prevede che le persone di almeno 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui – non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti – non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;
    la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha innescato, in Italia e in Europa, una crisi senza precedenti, che sta esponendo l'intero Paese a una prova durissima;
    il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri è stata dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi (fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia;
    l'emergenza sanitaria si è immediatamente trasformata anche in emergenza economico-sociale globale: il crollo generalizzato della domanda di beni e servizi, correlata all'introduzione delle necessarie misure di contenimento del contagio, ha avuto, infatti, un impatto drammatico in tutto il Paese sulle imprese, micro e piccole in particolare, e sull'occupazione;
    fra le imprese più colpite quelle del settore del turismo, che necessitano di un tempestivo e deciso sostegno anche in vista della prossima ripartenza del Paese;
    un primo segnale, in questa fase emergenziale, di attenzione verso le fasce più deboli della popolazione e verso i settori produttivi più colpiti dall'emergenza può senza dubbio essere rappresentato dalla previsione di un ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per l'apparecchio televisivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e almeno fino alla fine dello stato di emergenza, la platea di coloro che beneficiano dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per l'apparecchio televisivo a tutti i cittadini con reddito non superiore a euro 8.000 annui, indipendentemente dal requisito anagrafico, nonché ai titolari di imprese turistiche la cui attività sia stata danneggiata dalla pandemia in atto.
9/2463/199. Paxia, Berardini.