• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02463/211    premesso che:     il comma 2-bis dell'articolo 125 del provvedimento in esame, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, su richiesta dell'assicurato, possono essere...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/211presentato daADELIZZI Cosimotesto diGiovedì 23 aprile 2020, seduta n. 330

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-bis dell'articolo 125 del provvedimento in esame, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, su richiesta dell'assicurato, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazioni ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020;
    di conseguenza, sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 2-bis, le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. Tale sospensione del contratto è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili;
    la sospensione del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comporta l'impossibilità per il veicolo stesso di stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione;
    in questa drammatica fase determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 molte imprese sono state costrette a sospendere la propria attività e di conseguenza i relativi veicoli aziendali non hanno circolato su strada,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a consentire alle aziende, i cui veicoli non hanno circolato a causa della sospensione dell'attività determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, di poter prorogare, senza oneri per l'assicurato, la durata del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell'attività.
9/2463/211. Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.