• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02463/325    premesso che:     per il periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno, i nuovi commi da 12-bis a 12-quater introdotti al Senato nell'articolo 83 hanno previsto – al dichiarato...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/325presentato daCOSTA Enricotesto diGiovedì 23 aprile 2020, seduta n. 330

   La Camera,
   premesso che:
    per il periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno, i nuovi commi da 12-bis a 12-quater introdotti al Senato nell'articolo 83 hanno previsto – al dichiarato fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la possibilità di avvalersi di strumenti di collegamento da remoto per lo svolgimento del procedimento penale;
    più in dettaglio, in base alla richiamata disciplina, le udienze per cui non debbano partecipare soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono svolgersi mediante collegamento da remoto;
    gli atti d'indagine che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, quando la loro presenza fisica non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento del virus; – per i giudizi in Cassazione, la Suprema Corte procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale;
   considerato che:
    la «dematerializzazione» del procedimento penale, con la pretesa di svolgere indagini e dibattimento via etere, si pone in stridente frizione, prima ancora che con puntuali previsioni della nostra Costituzione, con la stessa logica garantista che dovrebbe informare il procedimento penale in uno Stato di diritto;
    l'accertamento dei fatti deve avvenire in contraddittorio, nel confronto ad armi pari fra accusa e difesa, dinnanzi ad un giudice terzo ed imparziale, che possa apprezzare direttamente (senza pre-giudizi o filtri) le tesi e gli elementi di prova; il processo telematico, in questa prospettiva, danneggia soprattutto la difesa, che proprio nel palcoscenico dell'aula può tentare di contrastare l'asimmetria di potere, la maggiore disponibilità di mezzi e la forza degli atti d'indagine della pubblica accusa;
    i princìpi di concentrazione, oralità e immediatezza che caratterizzano il processo accusatorio consentono tutta quella parte di conoscenza, apprendimento e valutazione legata al contatto (e al controllo) fisico, alla percezione sensoriale, alla comunicazione non verbale: una parte amplissima, e spesso addirittura decisiva, come dimostrano gli studi sia giuridici che psico-cognitivi, che viene del tutto cancellata o distorta tramite l'uso di strumenti a distanza. Il tono della voce, l'espressione del volto, il disagio o l'imbarazzo nella (e della) risposta – per citare alcuni esempi – costituiscono indici fondamentali circa la genuinità e attendibilità delle prove: gli strumenti telematici possono «inquinare» o frapporre mediazioni a elementi che devono necessariamente essere apprezzati dal vivo, in presenza;
    le esigenze di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali sensibili, sottoposti alla massima pressione nel procedimento penale, vengono lasciati alla mercé di strumenti telematici non definiti e senza garanzie, rispetto ai quali, per il poco che è dato sapere, ci si rivolgerà addirittura a Microsoft, cioè a una società privata e straniera, che non solo opera al di fuori delle regole nazionali ed europee, ma soggiace anche alle norme americane del Cloud Act (che come noto attribuisce alle autorità statunitensi di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati e informazioni),

impegna il Governo:

   valutati i gravi rischi derivanti dagli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, ad introdurre nel primo provvedimento d'urgenza utile e prima della loro entrata in vigore, le modifiche della disciplina del procedimento penale telematico necessarie ad assicurare i principi enunciati in premessa, impedendo l'utilizzo del processo da remoto per le udienze in cui si svolge attività istruttoria, per quelle in cui si tiene la discussione e per quelle in cui le parti intendono esercitare la facoltà di produzione documentale;
   a rispettare rigorosamente il termine del 30 giugno 2020 per la vigenza del processo da remoto, astenendosi dal proporre o valutare favorevolmente proroghe di tale termine ove proposte a livello parlamentare;
   a non riproporre in futuro proposte normative riguardanti il processo da remoto e a non esprimere parere favorevole sulle stesse, ove presentate a livello parlamentare.
9/2463/325. Costa, Sisto, Mulè.