Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/01766/295/ ... in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/1766/295/05 presentato da MARINELLA PACIFICO
martedì 7 aprile 2020, seduta n. 265
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1766),
premesso che:
l'articolo 22 del decreto legge in esame consente alle regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
dall'ambito suddetto sono esclusi i datori di lavoro domestico (comma 2), mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (comma 1).
per i soli datori aventi più di cinque dipendenti, il trattamento in esame è subordinato alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (comma1);
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere appositi interventi al fine di prevedere, in deroga a quanto disposto dalla normativa di cui in premessa, che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere i trattamenti di integrazione salariale in deroga ivi previsti:
1) anche ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti per effetto della mancata iscrizione ai Fondi di Solidarietà Bilaterale ovvero del difetto di regolarità contributiva agli stessi;
2) purché la costanza di rapporto di lavoro sia decorrente anteriormente alla data dell'8 marzo 2020;
3) previa comunicazione alla organizzazione sindacale cui è iscritto il datore di lavoro ovvero alla quale conferisce mandato.
(0/1766/295/5)
Pacifico