• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/05171 (4-05171)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05171presentato daCUNIAL Saratesto diGiovedì 9 aprile 2020, seduta n. 325

   CUNIAL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   il 30 gennaio 2020 l'Oms ha dichiarato il Covid-19 un’«emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale». In Italia, il giorno successivo, una delibera del Consiglio dei ministri (dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – 20A00737 – Gazzetta Ufficiale serie generale n. 26 del 1° febbraio 2020) proclamava per sei mesi lo «stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

   il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, ha stabilito che i provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del virus siano prese con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Dopo il decreto-legge n. 6, contenente «Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», si sono susseguiti diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti ministeriali e una pletora di interventi regionali e comunali in nome dell'emergenza che introducevano, ad avviso dell'interrogante in palese violazione della riserva di legge, misure che sospendono diritti costituzionali fondamentali. Tra questi: il diritto di muoversi e viaggiare, articolo 16 della Costituzione; il diritto di lavorare, articoli 1-4-35 della Costituzione; il diritto di iniziativa economica, articolo 41 della Costituzione; il diritto a una vita familiare completa e soddisfacente, articoli 29 e 31 della Costituzione; il diritto all'istruzione pubblica e gratuita, articoli 3, 33, 34 della Costituzione; il diritto alla casa, articolo 3 della Costituzione; il diritto alla solidarietà, attiva e passiva, articolo 2 della Costituzione; il diritto alla riservatezza (eliminata dalla prospettiva «cinese» di controllare i movimenti di ciascun singolo cittadino), articolo 14 della Costituzione; il diritto di riunirsi liberamente tra cittadini, articolo 17 della Costituzione; infine lo stesso diritto alla salute fisica e psichica per aspetti diversi da quelli connessi all'epidemia (praticare uno sport, passeggiare all'aria aperta, mangiare sano), articoli 3 e 32 della Costituzione;

   il 19 marzo 2020 l'Agcom interviene con un comunicato stampa annunciando di voler impedire «la diffusione in rete e in particolare sui social media di informazioni relative al Coronavirus non corrette o comunque diffuse da fonti non scientificamente accreditate» con misure che devono «prevedere sistemi efficaci di individuazione e segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili». Sembrerebbe, quindi, che solo tale presunta verità ufficiale, in violazione del principio pluralista, legittimerebbe il diritto di espressione del pensiero (articolo 21 della Costituzione);

   per la prima volta dal dopoguerra si è in presenza, ad avviso dell'interrogante, di una sovranità globale degli apparati medici dell'Oms, che determinano il regime di «governamentalità» globale, delegando il potere a commissari speciali e alla Protezione civile di cui le istituzioni costituzionalmente legittime sembrano il portavoce;

   lo stato di emergenza non è espressamente disciplinato dall'ordinamento costituzionale. La Costituzione prevede quali strumenti atti a limitare le libertà fondamentali unicamente il decreto-legge di cui all'articolo 77 della Costituzione e i decreti extra ordinem, in caso di guerra, che tuttavia trovano il loro fondamento nell'articolo 78 della Costituzione e nella deliberazione del Parlamento;

   il presente regime emergenziale a giudizio dell'interrogante risulta ai confini del principio di legalità e della Costituzione, intesa innanzitutto quale limite al potere, trova arbitrariamente il proprio fondamento in situazioni di fatto che non presentano una copertura costituzionale, né normativa di rango primario;

   l'Italia è una Repubblica parlamentare. Il potere esecutivo appartiene al Governo collegialmente; le fonti secondarie o addirittura sub-secondarie, non possono mai comprimere i diritti costituzionali fondamentali –:

   quale sia l'orientamento del Governo al riguardo e quali iniziative intenda adottare per salvaguardare una piena normalità costituzionale attraverso il rispetto assoluto delle sue forme, considerato che nel diritto la forma è sostanza;

   se e come il Governo intenda agire per far fronte ai rischi di derive autoritarie derivanti da un uso estensivo di strumenti di natura tecnologica invasivi e incontrollabili.
(4-05171)