• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04942 (4-04942)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04942presentato daPATASSINI Tulliotesto diMercoledì 11 marzo 2020, seduta n. 317

   PATASSINI, D'ERAMO, BELLACHIOMA, BASINI, CAPARVI, DE ANGELIS, DURIGON, GERARDI, LATINI, MARCHETTI, PAOLINI, SALTAMARTINI e ZICCHIERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito delle provvidenze e agevolazioni previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e successive modificazioni, per i territori dei comuni interessati dalle ripetute scosse sismiche che hanno colpito il centro Italia, come elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis, il comma 2 dell'articolo 48 del citato decreto-legge ha previsto la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze «dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia»;

   la norma ha autorizzato l'autorità di regolazione a disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e a introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria;

   il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto, con l'articolo 8, comma 1-ter, che «Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016»;

   pertanto, la proroga concessa per il pagamento delle bollette sospese ha riguardato esclusivamente i fabbricati dichiarati inagibili e non quelli con danni lievi;

   l'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente (Arera), con delibera n. 587/2018/r/com, ha previsto la ripresa entro il 31 marzo 2020 della fatturazione sospesa a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, con l'applicazione di una rateizzazione di 36 mesi;

   tuttavia, è lampante che l'importo di tutte le utenze sospese sarà troppo alto da pagare e che le famiglie, imprese e professionisti, ancora in crisi per un'economia tormentata e per la ricostruzione che ancora stenta a partire, non potrebbero sopportare una rateizzazione di 36 mesi, come prevede l'Arera, perché le rate si dimostrerebbero insostenibili per il proprio reddito –:

   se i Ministri interrogati intendano adottare le opportune iniziative di competenza, sul piano normativo, affinché l'Arera sia autorizzata a disciplinare con propri provvedimenti le modalità di rateizzazione delle fatture emesse o da emettere per le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, relative ai fabbricati ricadenti nei territori dei comuni colpiti dal terremoto del Centro Italia non dichiarati inagibili, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni, prevedendo una rateizzazione più lunga, per un minimo di 60 mensilità.
(4-04942)