• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02407/002    premesso che:     il provvedimento all'esame dell'Aula detta alcune disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Più...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02407/002presentato daPICCOLI NARDELLI Flaviatesto diMercoledì 4 marzo 2020, seduta n. 315

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula detta alcune disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Più precisamente con l'articolo 3-quater introdotto nel corso del suo esame al Senato risolve alcune questioni annose che si trascinavano da tempo in ambito Afam, disponendo da un lato la riapertura delle graduatorie nazionali e dall'altro che le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 («Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM») si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022;
    il nuovo quadro normativo risultante dalle suddette modifiche trascura però il riconoscimento dell'anno accademico per quei docenti che, a causa dei forti ritardi registrati dalle procedure ministeriali di individuazione e nomina degli aventi diritto ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle istituzioni AFAM su posti vacanti e disponibili, non sono riusciti a prendere servizio entro il primo febbraio, vedendosi inficiata la completa ricostruzione della loro carriera che risulterebbe, in tal modo, depennata di un anno;
    infatti, secondo la normativa vigente (cfr. articolo 527 del decreto legislativo 294 del 1997 ed articolo 489 comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 come interpretato dall'articolo 11, comma 14 della legge n. 124 del 1999) il servizio prestato nelle istituzioni AFAM dà diritto al riconoscimento dell'intero anno accademico intero solo se promanante da contratti di lavoro stipulati entro la data del 19 febbraio dell'anno di riferimento su posti vacanti e disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente;
    per l'anno accademico 2019/2020 le procedure ministeriali di individuazione e nomina degli aventi diritto ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM su posti vacanti e disponibili hanno registrato i suddetti forti ritardi che hanno protratto le relative procedure ben oltre i termini previsti dai soprarichiamati articoli 527 del decreto legislativo n. 294 del 1997 e dall'articolo 489 comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 come interpretato dall'articolo 11, comma 14 della legge n. 124 del 1999;
    il suddetto ritardo, non imputabile tra l'altro ai diretti interessati, in caso di applicazione letterale delle norme citate comporterebbe il mancato riconoscimento giuridico dell'anno accademico 2019/2020 anche in caso di pieno assolvimento degli obblighi contrattuali di lavoro;
    per le medesime ragioni, le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, incaricate dell'erogazione delle spettanze mensili del personale coinvolto, potrebbero legittimamente procedere alla liquidazione degli stipendi con esclusione delle mensilità relative ai mesi di agosto, settembre ed ottobre, con conseguenze che comporterebbero un grave danno per il personale nonostante il pieno assolvimento degli obblighi contrattuali, sia in termini patrimoniali che in termini di riconoscimento giuridico del servizio prestato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attivare ogni utile misura e provvedimento di amministrazione generale finalizzati al riconoscimento pieno del servizio svolto nel corso dell'anno accademico 2019/2020, purché prestato garantendo il pieno assolvimento degli obblighi contrattuali, al personale docente assunto su posto vacante e disponibile al 31 gennaio 2020, anche in data successiva al 1° febbraio 2020 e fino a tutto il 30 aprile 2020;
   a valutare l'opportunità di attivare il tavolo tecnico tra M.U.R. e M.E.F. al fine di emanare direttive di interpretazione autentica delle disposizioni sopra richiamate alle articolazioni periferiche del M.E.F. utili a garantire l'erogazione degli stipendi dovuti con carattere di continuità fino a tutto il mese di ottobre 2020 in presenza di contratti di lavoro annuali stipulati dalle Istituzioni AFAM su posti vacanti e disponibili.
9/2407/02. Piccoli Nardelli, Fratoianni, Nitti, Lattanzio, Toccafondi, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Bonomo, Orfini.