• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00070 Risoluzione conclusiva 8-00070presentato daPOLVERINI Renatatesto diMercoledì 4 marzo 2020 in Commissione XI (Lavoro) 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto,...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00070presentato daPOLVERINI Renatatesto diMercoledì 4 marzo 2020 in Commissione XI (Lavoro)

7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00059 POLVERINI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    l'amianto, o asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa. In passato, come noto, questo materiale fibroso è stato diffusamente impiegato in svariati settori, da quello edile a quello lavorativo, grazie alle sue peculiari caratteristiche: resistenza al fuoco e al calore, agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Si lega facilmente con materiali da costruzione e con la gomma e il Pvc;
    proprio per la consistenza fibrosa e per le caratteristiche tecnologiche richiamate l'amianto rappresenta una sostanza altamente nociva per l'uomo, all'origine di gravi patologie che spesso conducono al decesso;
    la pericolosità, in particolare, deriva dalla capacità dei materiali con amianto di rilasciare fibre facilmente inalabili, che restano nel corpo umano con immutate caratteristiche;
    la pericolosità e la nocività dell'amianto sono conosciute da tempo, basti pensare che già nel 1962 la Commissione europea rivolgeva ai sei Stati membri (Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) una raccomandazione accompagnata da un elenco di malattie professionali e dei rischi derivanti dall'esposizione all'asbesto. Ciononostante solo nel 2005 è entrata in vigore la disposizione che ne vietava totalmente l'uso in Europa;
    il nostro Paese, fino alla fine degli anni ’80, ha rappresentato uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto, secondo solo all'Unione Sovietica. Al tempo stesso, è stato anche uno dei primi Paesi a dotarsi di una normativa di contrasto;
    con ordinanza 26 giugno 1986 del Ministero della sanità si recepiva la direttiva europea 83/478/CEE, limitando l'immissione di amianto nel mercato: fu questa la prima misura del nostro Paese sul tema;
    è solo con la legge n. 257 del 1992, però, che l'Italia adotta disposizioni per la messa al bando di tutti i prodotti contenenti asbesto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la produzione e la messa in commercio di amianto e di prodotti contenenti amianto, prevedendo un programma di dismissione il cui termine ultimo veniva fissato al 28 aprile 1994;
    il processo di dismissione, regolato nella medesima legge, riporta inoltre i criteri per il riconoscimento di finanziamenti diretti alle imprese interessate alla riconversione produttiva, nonché risorse finalizzate al riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori occupati nella produzione dell'amianto. Con la legge n. 271 del 1993, veniva successivamente estesa la platea dei soggetti cui è riconoscibile il beneficio previdenziale, includendo quanti fossero stati esposti all'amianto per ragioni lavorative e professionali;
    nella stessa norma richiamata il legislatore non si è limitato ad affrontare il tema dell'amianto sui luoghi di lavoro, ma ampliava il raggio d'azione ai fini della tutela della salute pubblica, richiamandosi alla presenza nell'ambiente di prodotti con asbesto liberamente commercializzati ed installati in precedenza;
    a tal fine, infatti, la normativa individua specifiche misure per il controllo delle imprese impegnate nelle attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento dell'amianto, prevedendo la trasmissione con cadenza annuale di una relazione tecnica alle regioni e alle aziende sanitarie locali, nonché l'emanazione di disciplinari tecnici per gli interventi di bonifica. Viene introdotto altresì l'obbligo, per coloro che operano nel settore dello smaltimento e della rimozione dell'amianto di iscriversi a una speciale sezione dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
    l'Italia, oltre a essere stata la prima in Europa a dotarsi di disposizioni volte in qualche modo a contrastare l'impiego dell'amianto è tristemente nota per essere anche il Paese del caso Eternit: prima con la storica sentenza emessa dal tribunale di Torino, prima sezione penale, il 13 febbraio 2012, con la quale venivano condannati la multinazionale svizzera Eternit e i suoi vertici per disastro ambientale, poi con la pronuncia di conferma della corte d'appello conclusasi addirittura con una condanna più pesante, per finire secondo i firmatari del presente atto indegnamente con la prescrizione dei reati decisa dalla Corte di cassazione nel novembre 2014;
    nonostante la normativa e la dottrina, resta ancora il fatto che l'esposizione al materiale altamente nocivo anche di soggetti e di intere comunità fuori dal luogo di lavoro, ha disseminato il nostro Paese di numerosi casi di malattia e decesso;
    secondo i dati pubblicati nel libro bianco delle morti di amianto in Italia dall'Osservatorio nazionale amianto (Ona) a metà 2018, i morti per patologie legate all'amianto sono aumentati nel 2017, raggiungendo 6.000 casi in totale: 3.600 per tumore polmonare, 1.800 per mesotelioma e 600 per asbestosi. Secondo le rilevazioni il trend sarebbe in aumento dalla fine degli anni ’80 e l'Ona stima che continuerà nei prossimi anni raggiungendo il picco negli anni 2025-2030;
    lo stesso Osservatorio denuncia l'esistenza di 40 milioni di tonnellate di amianto ancora da bonificare e circa un milione di siti contaminati, relativi sia a edifici privati che pubblici: 2.400 scuole, 250 ospedali e oltre mille tra biblioteche e altri edifici culturali;
    i dati rilevati da Ona sono ancora più preoccupanti se si considerano alla luce di quelli resi noti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che per lo stesso anno 2017 ha contato in tutto il mondo, solo per origine professionale, ben 104 mila decessi legati all'amianto;
    d'altro canto, nella primavera del 2018 anche Legambiente ha pubblicato i dati della propria rilevazione nel dossier «Liberi dall'amianto ?» secondo cui risultano censite 370 mila strutture dove è presente amianto. Di queste quasi 51 mila sono edifici pubblici e 215 mila privati, mentre sono poco oltre 20 mila i siti industriali. Dalla ricerca risulta altresì il grave ritardo accumulato sui piani regionali amianto (Pra), volti al censimento, alla mappatura e alla bonifica di siti ed edifici con materiali di amianto;
    nel dossier di Legambiente appare evidente che lo smaltimento rappresenta il punto debole principale del sistema di prevenzione e di contrasto alle patologie asbesto correlate: sugli oltre 265 mila edifici, tra pubblici e privati, da bonificare solo 6869 sarebbero quelli effettivamente bonificati;
    con la predetta legge n. 257 del 1992 con riferimento ai benefici riconosciuti in favore dei lavoratori esposti all'amianto sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dell'uscita anticipata dal lavoro;
    con la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) presso l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) è stato istituito un fondo per le vittime dell'amianto divenuto operativo nel gennaio 2011. Il fondo eroga una prestazione economica per il sostegno dei lavoratori affetti da una patologia asbesto-correlata o dei loro superstiti ed è finanziato per un quarto dalle imprese e per tre quarti dallo Stato. Le risorse del fondo ammontano per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a 40 milioni di euro e con decorrenza dal 2010 a 29,3 milioni di euro;
    nel corso dell'ultimo decennio si sono registrati numerosi interventi in materia, ma tutti gli sforzi per quanto necessari e fondamentali rischiano di essere in buona parte vanificati se non si provvede tempestivamente a portare a conclusione il piano di bonifiche degli edifici e dei siti contaminati e se non si provvede ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere ai benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente,

impegna il Governo:

   con riguardo al fondo vittime dell'amianto, ad adottare iniziative per garantire il tempestivo e regolare pagamento delle quote di spettanza per l'anno in corso e per quelli futuri, in considerazione dei ritardi subìti dai soggetti interessati;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative per definire una diversa regolamentazione dello stesso fondo, affinché vengano superate le incertezze sui tempi di erogazione delle prestazioni economiche aggiuntive alle indennità Inail;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative per verificare la possibilità di una diversa attribuzione della contribuzione in favore dei lavoratori esposti all'amianto;
   a valutare la possibilità di assumere tempestivamente ogni iniziativa normativa utile a incrementare le risorse destinate alle vittime dell'amianto.
(8-00070) «Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma».