• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03733 (5-03733)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03733presentato daSANGREGORIO Eugeniotesto diMartedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

   SANGREGORIO e GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 sull'istituzione dell'Irap dispone che – riguardo alla determinazione della base imponibile – l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale;

   anche le istruzioni relative al modello Irap chiariscono che «se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione, per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale».

   quindi, oltre al caso di impiego di personale per almeno tre mesi in regioni diverse, non è previsto né dalla norma di legge né dalle istruzioni del modello Irap un diverso caso che preveda la ripartizione territoriale dell'imponibile ovvero dell'imposta;

   nei casi di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla variazione di domicilio fiscale, comportanti la variazione di regione, non esistono pronunciamenti ufficiali in merito al comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione;

   pertanto, se l'impresa trasferisce la propria unica sede in corso d'anno, lavorando per un periodo esclusivamente nella regione A e per il restante periodo esclusivamente nella regione B, in assenza di «forza lavoro», sorgono dubbi in merito alle modalità di riparto;

   in caso di trasferimento della sede legale di una società (e, dunque, del domicilio fiscale) nel corso dell'esercizio, in assenza di ulteriori indicazioni, sembra agli interroganti che, per il versamento dell'imposta, occorra fare riferimento al domicilio fiscale valido al termine dell'esercizio stesso –:

   se, in caso in mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio.
(5-03733)