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Atto a cui si riferisce:
C.5/03675 (5-03675)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03675

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 159 del 27 maggio 2019, ha chiarito che il servizio mensa offerto ai dipendenti non è soggetto all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  Gli Onorevoli interroganti fanno presente che le strutture ricettive e le aziende di ristorazione sono solite offrire ai propri collaboratori il servizio di vitto/alloggio a fronte di un importo forfetario, determinato dal contratto collettivo, addebitando in busta paga.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se per tale servizio sussista l'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri o se, per analogia, possa applicarsi l'esenzione generalizzata prevista per il servizio mensa offerto ai dipendenti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giove preliminarmente osservare gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sono individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019.
  In base ai decreti citati, l'esonero dall'adempimento telematico è previsto per le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, tra le quali sono comprese le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza (articolo 2, comma 1, lettera i).
  L'esonero è, inoltre, previsto per le operazioni collegate e connesse a quelle esonerate dall'obbligo di certificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 nonché per le operazioni di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente a quello di effettuazione delle operazioni.
  In merito alla aliquota applicabile alle prestazioni oggetto del documento di sindacato ispettivo si fa presente che l'aliquota ridotta del 4 per cento è limitata alle prestazioni indicate nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alle operazioni ad esse accessorie, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.
  Tanto premesso, si osserva che l'Agenzia delle entrate, nella recente circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, ha chiarito quali siano le regole generali e le relative eccezioni in tema di certificazione dei corrispettivi giornalieri.
  Tali regole generali prevedono l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 con le eccezioni individuate nel decreto ministeriale 10 maggio 2019, come modificato dal successivo decreto 24 dicembre 2019, in precedenza richiamate.
  Tra dette eccezioni rientrano le attività comunque escluse dall'obbligo di certificazione in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché quelle marginali rispetto alle stesse (cfr. l'articolo 1 del decreto), come avveniva per il caso particolare di cui alla risposta ad interpello n. 159 del 2019, cui gli Onorevoli interroganti fanno riferimento.
  Deve, tuttavia, precisarsi che la fattispecie astratta oggetto della presente interrogazione integra un caso diverso, essendo, il servizio di vitto/alloggio offerto ai collaboratori, rientrante nell'attività principale del soggetto passivo d'imposta e, quindi, non solo non marginale.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate fa presente che, nel caso in esame troveranno quindi applicazione le regole ordinarie che prevedono l'assoggettamento all'aliquota IVA propria dell'attività di ristorazione/alloggio e la certificazione mediante memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, conformemente a quanto già osservato in passato in altre ipotesi non dissimili.