• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00037 BONFRISCO, CALDEROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONGIORNO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDIANI,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00037 presentata da ANNA BONFRISCO
martedì 17 aprile 2018, seduta n.005

BONFRISCO, CALDEROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONGIORNO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTU', CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, SOLINAS, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'art. 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevede che "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria";

quanto previsto non ha mai trovato applicazione in quanto non è stato mai adottato il regolamento di cui all'ultimo comma;

nel tempo, su iniziativa di privati e di associazioni sportive, sono nati numerosi campi di tiro e poligoni dove vengono praticate discipline del tiro di livello olimpico, come il tiro a volo, e di rilevanza sportiva internazionale;

in tali strutture, sovente, svolgono attività addestrative anche reparti delle forze armate e di Corpi di Polizia, anche locale;

la gestione delle attività in queste strutture ha generato un'occupazione diretta di centinaia di lavoratori ed un'economia indotta che occupa decine di migliaia di lavoratori;

in relazione alle attività svolte da migliaia di tiratori in questi campi di tiro e poligoni, in tanti anni di esercizio, sono avvenuti rarissimi incidenti con danni alle persone e nessuno di questi ha riguardato persone esterne alle strutture, a dimostrazione che le precauzioni, di tipo infrastrutturale e organizzativo, sino ad ora spontaneamente adottate dai soggetti gestori, si sono dimostrate efficaci;

nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 57, il rilascio di tutte le licenze per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati è sempre stato sottoposto alla valutazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che nella quasi totalità dei casi è rappresentata dai sindaci, salvo il rarissimo caso nel quale la struttura insista sul territorio del comune capoluogo di provincia dove l'autorità di pubblica sicurezza è rappresentata dal questore;

gli uffici competenti del Ministero dell'interno, precedentemente all'anno 2013, hanno concertato con le associazioni che rappresentano gli operatori del settore uno schema di regolamento da adottare, ai sensi del citato ultimo comma dell'art. 57, per regolare l'apertura o la gestione dei campi di tiro o poligoni privati;

il Governo, il 28 giugno 2013, ha trasmesso al Parlamento lo "schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" (atto del Governo n. 16) per sottoporlo al parere ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

con l'art. 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo, trasmesso al Senato della Repubblica il 28 giugno 2013, il Governo ha proposto la modifica dell'ultimo comma dell'art. 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con un comma sostitutivo il quale stabiliva che "Il rilascio della licenza di cui al terzo comma è subordinato alla presentazione, sotto la responsabilità del richiedente, di documentazione tecnica completa, a firma di professionisti abilitati, attestante l'adozione di tutte le misure idonee ad impedire il pericolo ed il danno per la pubblica incolumità e a garantire il rispetto delle regole tecniche, relative anche alla manutenzione, previste dalle disposizioni vigenti, nonché da quelle prescritte dalle federazioni sportive affiliate al CONI. Resta ferma la disciplina dei depositi, della vendita di materiali esplodenti e della custodia delle armi. Le attività di tiro devono essere svolte alla presenza e sotto la vigilanza del personale in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. I direttori e gli istruttori di tiro dei campi e poligoni privati debbono munirsi della licenza del sindaco, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui all'art. 9 legge 18 aprile 1975, n. 110. I titolari della licenza di cui al terzo comma sono tenuti ad osservare gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 31";

lo scopo della modifica, dichiarato espressamente nella relazione del Governo che accompagnava il testo dello schema di decreto legislativo, era quello "di provvedere a dare immediata applicazione alla disciplina per l'apertura di poligoni privati, eliminando il rinvio al regolamento attuativo, superando le incertezze applicative attraverso l'introduzione di procedure di semplificazione e snellimento degli adempimenti burocratici";

nel corso delle audizioni, svoltesi in Parlamento, con i rappresentanti dell'Associazione nazionale poligoni privati, dell'Associazione nazionale produttori di armi e munizioni, l'Assoarmieri, del Consorzio nazionale armaioli, della Federazione italiana tiro a volo, della Federazione italiana tiro dinamico sportivo, della Federazione italiana tiro a lunga distanza e dei competenti uffici del Ministero dell'interno,durante i lavori per l'esame dello schema di decreto legislativo, il Governo, riconoscendo il buon livello delle misure di sicurezza adottate dai campi di tiro e poligoni privati già in esercizio, dimostrato concretamente dall'esiguo numero di incidenti avvenuti in passato, si è impegnato ad adottare provvedimenti che non penalizzassero i livelli occupazionali del comparto;

la 1ª Commissione permanente ("Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione") del Senato, il 18 settembre 2013, ha espresso il parere favorevole all'atto del Governo n. 16, a condizione che fosse soppressa la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 dello stesso schema di decreto legislativo, anche in relazione a quanto rappresentato dall'Associazione nazionale poligoni privati, nel corso delle audizioni tenutesi presso il Senato, ritenendo più congrua ed esaustiva la scelta di rimandare la disciplina del rilascio delle licenze, in materia di apertura e gestione dei campi di tiro e dei poligoni privati, all'emanazione del regolamento già previsto dall'art. 57 del regio decreto n. 773;

la condizione espressa nel parere del Senato, riguardo alla proposta di modifica dell'art. 57, prevede che il regolamento da emanare, entro il termine di 90 giorni dall'approvazione del decreto legislativo, "dovrà tenere conto dello schema di regolamento già concertato tra l'Associazione Nazionale Poligoni Privati, l'Associazione Nazionale Produttori di Armi e Munizioni, l'Assoarmieri, il Consorzio nazionale armaioli, la Federazione Italiana Tiro a Volo, la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, la Federazione Italiana Tiro a Lunga Distanza e i competenti uffici del Ministero dell'Interno, garantendo, nel rispetto delle esigenze di tutela di sicurezza pubblica e di incolumità pubblica, la libertà di accesso al mercato e pari diritti rispetto ad altri soggetti di diritto privato già operanti";

il Governo ha adottato il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", che lascia inalterata la disciplina del rilascio delle licenze di cui all'art. 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e recepisce, così, la condizione espressa nel parere della 1ª Commissione permanente del Senato approvato il 18 settembre 2013;

successivamente all'approvazione del decreto legislativo, il Ministero dell'interno ha ripreso gli incontri con le associazioni di settore prima citate per definire il regolamento da adottare senza, però, tenere in considerazione le valutazioni e le proposte delle stesse associazioni e federazioni riguardanti le modifiche che il Ministero intendeva apportare allo schema di regolamento già concertato prima della presentazione dello schema di decreto legislativo;

gli uffici competenti del Ministero, nel mese di marzo 2017, hanno prodotto una bozza di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" con allegato uno schema di regolamento, per l'apertura o la gestione dei campi di tiro o poligoni privati;

questo schema di regolamento, allegato alla bozza di decreto del Presidente della Repubblica predisposta dal Ministero, nei confronti del quale le associazioni e dalle federazioni sportive, che rappresentano gli operatori del settore, hanno espresso il loro parere contrario, non rispetta la condizione posta dal Parlamento al Governo con il parere approvato, il 18 settembre 2013, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, in quanto si differenzia totalmente dallo schema di regolamento, richiamato nello stesso parere, già concertato dal Ministero dell'interno con le stesse associazioni e federazioni sportive prima del 2013;

lo schema di regolamento allegato alla bozza di decreto del Presidente della Repubblica va nella direzione diametralmente opposta alle finalità di "semplificazione e snellimento degli adempimenti burocratici" dichiarate dal Governo nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto legislativo, in quanto si passa da una proposta di modifica del regime di rilascio della licenza, che si prevedeva che avvenisse attraverso l'assunzione di responsabilità del richiedente la licenza, ad una proposta che prevede la valutazione, da parte delle autorità di pubblica sicurezza, quindi questori e, prevalentemente, sindaci, dell'esistenza di condizioni dettate da complicatissime ed inapplicabili prescrizioni tecniche contenute nello stesso regolamento;

l'applicazione ai poligoni ed campi di tiro privati della quasi totalità delle prescrizioni contenute nello schema di regolamento comporterebbe l'impossibilità di avviare nuove strutture e la chiusura definitiva di gran parte di quelle oggi in esercizio, con effetti sui livelli occupazionali del settore gravissimi, dell'ordine delle decine di migliaia di lavoratori direttamente coinvolti nella gestione delle strutture ed occupati nelle piccole, medie e grandi imprese legate alla produzione, distribuzione e alla commercializzazione di beni e servizi del comparto del tiro sportivo;

molte delle prescrizioni contenute nello schema di regolamento, particolarmente penalizzanti e costose, potrebbero essere sostituite con soluzioni che adottano nuove tecnologie meno dispendiose e più efficaci e alcune regole, addirittura, sono inutili ai fini della tutela della sicurezza dei frequentatori delle strutture e dell'incolumità delle persone o delle cose esterne ai poligoni ed ai campi di tiro;

molte delle prescrizioni riguardano la progettazione e la realizzazione di opere o manufatti la cui regolamentazione e vigilanza è materia di competenza degli uffici del genio civile e non risulta che sia stato interpellato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del quale gli uffici del genio civile sono un organo periferico, per esprimere un parere sulla legittimità dei contenuti;

il comma 4 dell'art. 3, "Disposizioni transitorie e finali", della bozza di decreto del Presidente della Repubblica predisposta dal Ministero dell'interno prevede che le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dello stesso decreto provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

i sindaci, nel ruolo di autorità locale di pubblica sicurezza, previsto dal comma 4 dell'art.1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per quanto riguarda le competenze che derivano dall'applicazione del 4 comma dell'art. 57 dello stesso regio decreto, devono esperire l'attività istruttoria nei confronti della quasi totalità delle domande di rilascio delle licenze, per l'apertura o la gestione dei campi di tiro e dei poligoni privati, presentate su tutto il territorio italiano;

l'applicazione delle complicatissime norme tecniche, contenute nello schema di decreto allegato alla bozza di decreto del Presidente della Repubblica, comporterebbe, in realtà, nuovi e maggiori oneri organizzativi e finanziari per i Comuni che, in relazione ai compiti dei sindaci, si dovrebbero dotare di figure tecniche esperte in materie sino ad oggi estranee alle competenze degli enti locali;

non risulta che sia stato acquisito il parere dell'ANCI riguardo ai maggiori oneri organizzativi e finanziari che graverebbero sui Comuni;

dopo la produzione della bozza di decreto del Presidente della Repubblica e dell'allegato schema di regolamento, i competenti uffici del Ministero dell'interno hanno ritenuto di interloquire, riguardo alle questioni relative al regolamento, solo con i rappresentanti dell'Associazione nazionale produttori di armi e munizioni, dell'Assoarmieri e del Consorzio nazionale armaioli, contro il parere degli stessi rappresentanti dell'Associazione nazionale produttori di armi e munizioni che ritengono necessario, invece, il coinvolgimento di tutti i soggetti indicati nel parere allo schema di decreto legislativo, trasmesso al Senato della Repubblica il 28 giugno 2013;

la mancata individuazione delle coperture finanziarie necessarie per fare fronte ai maggiori oneri organizzativi e finanziari che graverebbero sui Comuni ed il mancato rispetto della volontà del Parlamento, espressa con la condizione contenuta nel parere approvato il 18 settembre 2013 dalla 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica determinerebbero l'illegittimità del decreto del Presidente della Repubblica e dell'allegato regolamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per il rispetto, nell'emanazione del regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della volontà del Parlamento e dello schema di regolamento già concertato (tra l'Associazione nazionale poligoni privati, l'Associazione nazionale produttori di armi e munizioni, l'Assoarmieri, il Consorzio nazionale armaioli, la Federazione Italiana Tiro a Volo, la Federazione italiana tiro dinamico sportivo, la Federazione italiana tiro a lunga distanza e i competenti uffici del Ministero) precedentemente alla presentazione dello schema di decreto legislativo trasmesso al Senato della Repubblica il 28 giugno 2013, ovvero, qualora vi sia la necessità di modificare le misure previste nello schema già concertato prima dell'anno 2013, si adottino solo le regole per le quali il Ministero raccolga formalmente il consenso di tutte le parti richiamate nel parere vincolante della 1ª Commissione permanente del Senato del 18 settembre 2013;

se intenda emanare un regolamento che demandi ai professionisti abilitati, nel rispetto delle disposizioni vigenti per la progettazione e la realizzazione di tutte le opere e i manufatti civili, la responsabilità delle scelte tecniche idonee ad impedire il pericolo ed il danno per la pubblica incolumità, che limiti l'ambito di applicazione del regolamento alla disciplina degli aspetti organizzativi strettamente connessi alle competenze proprie dell'autorità di pubblica sicurezza, che recuperi gli originali obiettivi di semplificazione e snellimento degli adempimenti burocratici, eliminando le incertezze amministrative i cui effetti ricadrebbero sui gestori di poligoni e campi di tiro privati, sui sindaci e sui questori, ed eviti ai Comuni l'adozione di misure organizzative i cui costi andrebbero a gravare sulle finanze pubbliche;

se intenda porre la massima attenzione, prima dell'emanazione del regolamento, anche attraverso l'approfondita analisi dell'impatto della regolamentazione, prevista dall'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai possibili effetti sull'occupazione, diretta ed indiretta, che deriverebbero dall'introduzione di nuove regole in un settore che, in tanti anni di attività, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 57 del regio decreto n. 773, ha sempre funzionato senza creare particolari problemi per la sicurezza e per l'incolumità dei cittadini.

(4-00037)