• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04741 (4-04741)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04741presentato daBAGNASCO Robertotesto diLunedì 17 febbraio 2020, seduta n. 305

   BAGNASCO e CASSINELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il trattamento di fine rapporto è un diritto del lavoratore, anche pubblico, e in particolare si applica anche a quest'ultimo l'articolo 2120 del codice civile;

   l'erogazione dello stesso per i dipendenti pubblici avviene con notevole ritardo;

   l'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dispone infatti la liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero decorsi dodici mesi in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, per collocamento a riposo d'ufficio, a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista;

   l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l'istituto dell'anticipo del trattamento di fine servizio (Tfs), in base al quale i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che accedono alla pensione usufruendo della cosiddetta quota 100 e quelli che hanno avuto accesso alla pensione prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 2019 possono avanzare a banche ed intermediari finanziari una richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata;

   tale misura cerca di contenere gli effetti negativi dello slittamento della percezione del Tfr/Tfs per moltissimi dipendenti pubblici, per i quali la liquidazione del trattamento può slittare ben oltre due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

   la norma prevede che il finanziamento sia erogato dalle banche e dagli intermediari finanziari che aderiscono a un accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblicazione amministrazione e l'Abi, sentito l'Inps;

   l'attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 è stata demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dalla data di conversione del medesimo decreto;

   a quanto riportato da notizie di stampa il dipartimento della funzione pubblica su impulso dell'allora Ministro Bongiorno, aveva predisposto nel luglio 2019 lo schema decreto attuativo acquisendo il parere dell'Autorità del garante della concorrenza e del mercato prot. n. 52301 del 29 luglio 2019 e il concerto dei Ministeri competenti, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione;

   solo dopo cinque mesi, il 6 dicembre 2019, il citato Dipartimento ha trasmesso al Consiglio di Stato il testo del provvedimento per il parere;

   il Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2020 con provvedimento n. 151 del 2020 ha reso un parere interlocutorio;

   ad oggi il decreto attuativo dell'articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 non risulta ancora adottato –:

   in quali tempi si intenda adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 senza il quale l'istituto dell'anticipo del trattamento di fine servizio non può applicato, ovvero se vi siano motivi che impediscono l'adozione di detto provvedimento atteso da migliaia di pubblici dipendenti che si ritrovano svantaggiati rispetto ai dipendenti del settore privato per quanto riguarda le modalità di percezione del trattamento di fine rapporto.
(4-04741)